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Pianificazione fiscale e societaria

Diritto delle società

28 Marzo 2012 • di Saverio Sabatini

La SRL "semplificata" post legge di conversione

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Con questo brevissimo intervento, torniamo a parlare di società a responsabilità limitata a seguito della legge di conversione del decreto legge 1/2012 che ha istituito la c.d. “s.r.l. semplificata”.

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A seguito delle forti perplessità manifestate dalla dottrina e dalle associazioni di categoria con riferimento alla previsione di una società di capitali costituita senza il previo controllo notarile, il Legislatore di conversione ha introdotto il nuovo art. 2463-bis c.c., nel quale ha previsto che le s.r.l. semplificate debbano comunque essere costituire per atto pubblico, ossia con l’intervento obbligatorio del Notaio, il quale provvederà alla predisposizione dell’atto, fornendo la propria prestazione (e la necessaria consulenza) a titolo gratuito.
Non essendo ancora sufficiente, il Legislatore ha previsto che il Consiglio nazionale del Notariato vigili sulla corretta e tempestiva applicazione di dette norme da parte dei singoli notai, pubblicando ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.
L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili”: dunque il legislatore mostra un particolare favor per la costituzione delle società di capitali costituite tra giovani under 35, prevedendo che tali persone giuridiche abbiano piena capacità e possano costituirsi anche solo con 1 Euro di capitale sociale; allo stesso tempo, una lettura sistematica del decreto legge e della legge di conversione, palesa come al Notaio venga riconosciuto un ruolo di primo piano quale garante e tutore della legalità, ma mostra una particolare quanto inspiegabile avversione per detto pubblico ufficiale nella parte in cui impone al professionista di lavorare a titolo gratuito.
La norma deve essere letta applicando la c.d. Drittwirkung, ovvero l’applicazione diretta della Costituzione alle norme di diritto privato:
• Art. 4 Cost. comma 1: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”;
• Art. 36 Cost. comma 1: ”Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Non v’è chi non veda, quindi, come la norma civilistica contrasti in maniera a dir poco grossolana con le disposizioni costituzionali; ad oggi non possiamo sapere quale mole di lavoro attenda gli studi notarili e quali possano essere le conseguenze pratiche di una simile previsione normativa. Non è certo la mia posizione una difesa d’ufficio di una categoria professionale (che non ha certo bisogno di sostegno alcuno), ma una posizione erga omnes.
Salta all’occhio, infatti, la gravità della disposizione e l’aperto contrasto (che già avevo evidenziato nel precedente intervento) rispetto all’art. 3 della Costituzione, con riferimento all’eguaglianza tra cittadini: perché solo gli under 35 devono essere premiati? E perché non gli under 30 o gli under 40? Dobbiamo attenderci altre forme premiali a favore delle donne gravide, piuttosto che degli over 70 o dei lavoratori con oltre 5 figli? Ecco, dunque, come la norma non possa non subire critiche serrate da chi vive quotidianamente a contatto con la realtà societaria.

Ma torniamo all’analisi del testo:

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.”
Prevedere che esistano Statuti standard o atti standard, dettati dal Ministero e non dall’autonomia delle parti, contrasta in maniera clamorosa ed inaccettabile con il diritto societario (anche post riforma del 2003) e con i principi fondanti del diritto civile: in particolare l’art. 1322 c.c., che prevede la libera determinazione delle parti in fase contrattuale, aprendo (al comma secondo) ad un’atipicità contrattuale (pur nel rispetto dei canoni della meritevolezza di tutela), viene spazzato via con un colpo di spugna.

Il requisito anagrafico si palesa nuovamente quale requisito essenziale nella parte in cui si prevede che:“È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo”; proseguendo nel solco tracciato dal decreto legge, infatti, il Legislatore ribadisce il favor per gli under 35, sicché taccia di nullità ogni cessione di quote che venga posta in essere a favore di un cessionario privo dei requisiti dettati dalla norma.
Rimandando a successivi approfondimenti (anche a commento dell’atto costitutivo e dello Statuto standard che i Ministeri di Giustizia, Economia e Sviluppo Economico andranno a redigere), manifestiamo curiosità per quella che potrà essere l’applicazione della norma negli studi notarili, onde comprendere l’impatto di una disposizione che, essendo contenuta ab origine in un decreto legge, doveva rispettare i criteri della “necessità e urgenza”.
 

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