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Pianificazione fiscale e societaria

Diritto delle società

16 Febbraio 2012 • di Saverio Sabatini

Interventi normativi per i giovani imprenditori: nuovo regime dei “minimi” e SRL “semplificata”

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Intendiamo chiarire le innovazioni normative dettate dal legislatore rivolte ai giovani imprenditori. Il presente studio, tuttavia, si deve intendere subordinato alla conversione in legge del decreto legge “Cresci Italia”.

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Sommario

1. Il nuovo regime dei “minimi”
2. La SRL semplificata
3. Le cessioni di quote sociali senza autentica
4. Conclusione


1. Il nuovo regime dei “minimi”

Il Decreto Legge n. 98 del 6 Luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria o anche Manovra correttiva) ha apportato notevoli mutamenti al regime dei "minimi".
L'articolo 27 del D.L. rinvia ad appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che avranno il compito di riformare gli attuali regimi contabili semplificati al fine di favorire l'attivazione di nuove imprese. Le agevolazioni sono fruibili solo per 5 anni o anche per un maggior periodo ma entro il periodo d’imposta in cui il contribuente in regime dei minimi compie i 35 anni di età.
Ma sia consentito un breve excursus legislativo: la legge finanziaria per il 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 96 a 117, per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte, aveva introdotto, dal 1° gennaio 2008, un Regime dedicato ai contribuenti cosiddetti "minimi", ovvero imprese individuali e professionisti singoli che nell'anno precedente:
• abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ai 30.000 euro;
• non abbiano effettuato cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
• non abbiano avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
• non abbiano acquistato nel triennio solare precedente beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:
• intraprendano ex novo un’attività d’impresa, arte o professione;
• l'abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva non è più del 20% ma è fissata nella percentuale di favore al 5%.
Trascorso il periodo massimo di 5 anni di permanenza nel regime dei minimi, il contribuente deve abbandonare tale regime per passare a un regime contabile semplificato, in cui si deve applicare l'IVA ed essere assoggettati alle imposte dirette nei modi ordinari.
La novità riguarda, allora, la durata: mentre prima si poteva restare minimi a vita (ovviamente a condizione che si continuassero ad avere i requisiti), nel regime dei minimi dal 2012 si potrà utilizzare il regime solo per 5 anni, in particolare per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi (a parte le ulteriori agevolazioni per i giovani ancora lontani dall'aver compiuto i 35 anni di età).
Il regime dei minimi dal 2012 non può essere applicato se l'attività che s’intende attivare costituisce mera prosecuzione dell'attività precedentemente esercitata come dipendente o lavoratore autonomo (escluso il caso della pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni). Questa disposizione non era prevista per il "vecchio" regime dei minimi previsto dalla Legge n. 244/2007 (conforme l’Agenzia delle Entrate - circolare 8/E del 26 gennaio 2001: vi è continuazione se la nuova attività viene svolta nello stesso luogo, con gli stessi beni e con gli stessi clienti della vecchia attività).
Il comma 6 dell'articolo 27 del D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, rinvia a uno o più provvedimenti che dovranno dettare in modo più specifico le norme per l'attuazione del regime dei minimi dal 2012.
Obiettivo dell'agevolazione fiscale è favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro. Tuttavia, i nuovi criteri, secondo il Governo, escluderanno dalla sostitutiva circa il 96% degli attuali "minimi"; il tutto a favore dell'Erario, che disporrà di 100 milioni di gettito in più a regime.

 

2. La SRL Semplificata

Il provvedimento normativo in tema di ''liberalizzazioni'' innova le disposizioni del Codice Civile in materia di costituzione di società a responsabilità limitata. La disposizione persegue la medesima ratio dell’intervento normativo sopra illustrato, allineando il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti.
Il provvedimento normativo in tema di “liberalizzazioni” all’esame del Governo prevede la possibilità di costituire un nuovo tipo di s.r.l. c.d. “semplificata”. In particolare è previsto che dopo l’art. 2463 del Codice Civile sia introdotto l’art. 2463-bis come segue:
1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.

Le semplificazioni previste per tale tipo di società sono le seguenti:
• ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro);
• formalità di costituzione (la costituzione della nuova società a responsabilità limitata semplificata, non prevedendo l’intervento del notaio per la redazione dell’atto costitutivo, avverrà mediante la comunicazione unica al Registro delle Imprese, senza oneri relativi ai diritti di bollo e di segreteria), ivi inclusa la trasformazione in società a responsabilità limitata “canonica”.


3. Le cessioni di quote sociali senza autentica

L’articolo 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008 prevede che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata può essere sottoscritto attraverso la firma digitale, in luogo della firma autenticata da un notaio. La firma digitale, in particolare, può essere apposta da un intermediario abilitato, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’atto, firmato digitalmente, deve essere depositato presso il Registro Imprese entro 30 giorni. Tale disposizione è rimasta, di fatto, inoperante, in quanto in contrasto con l’articolo 2470, comma 2, del Codice Civile, che così recita: “L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese”.
La Legge di Stabilità ha, di fatto, superato tale incoerenza con un’interpretazione autentica, prevedendo che la citata disposizione normativa deve intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata è in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del Codice Civile.
Tale intervento normativo, pur discutibile, è stato reso necessario da alcune pronunce di Merito, che tendevano a disconoscere la facoltà di autentica delle cessioni di quote a soggetti che non fossero Notai; il Tribunale di Vicenza, con decreto del 21 aprile 2009, riportava le seguenti motivazioni:
1) le firme dei trasferimenti di quote attuati con la procedura ordinaria devono essere sempre autenticate, ex art. 2470, co. 2 c.c.;
2) per i notai l’obbligo di autenticare le firme discende dalla legge per tutti i trasferimenti di quote a prescindere dal loro valore;
3) il legislatore conosce molto bene la differenza tra firma digitale semplice e firma digitale autenticata (v. gli artt. 21, 24 e 25 CAD);
4) la locuzione contenuta nel testo di legge “sottoscritto digitalmente” non equivale a “sottoscritto digitalmente con firma non autenticata”;
5) la procedura di autenticazione della firma digitale implica anche il controllo di non contraddizione dell’atto di trasferimento all’ordinamento giuridico, cioè alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico. “Pertanto, se avesse voluto realizzare il compiuto effetto di sottrarre il trasferimento di quote di srl attuato con la procedura semplificata all’autentica notarile della firma digitale, così come previsto dalla legge, il legislatore riformatore avrebbe dovuto prevedere la formula “in deroga all’art. 2470, comma 2, c.c.”.

Ora tale innovazione è stata formalmente prevista dal legislatore; sarà la pratica quotidiana a chiarire se tale intervento sia stato opportuno o meno.

 

4. Conclusione

Non so quanti Bill Gates ci sono tra i giovani italiani, ma se ce ne sono non vorremmo scoraggiare la nascita di attività imprenditoriali con una tempistica pesante e costosa”.
Così si è espresso il Presidente Monti. È innegabile che la finalità sia più che meritevole, soprattutto nell’ottica dell’occupazione giovanile, ma la procedura che esonera gli aspiranti soci dai controlli notarili, prodromici alla stipula ed essenziali per il rispetto dei principi cardine del diritto (norme imperative, ordine pubblico e buon costume) rende molto pericolosa la costituzione di società di capitali (se così le possiamo chiamare) senza controlli notarili o giudiziali.
Dal punto di vista pratico, per di più, tralasciando le accuse di incostituzionalità della norma (per essere rivolta solo agli under 35), la medesima appare contrastante con la prassi bancaria corrente: se, ad oggi, non è facile accedere al credito per una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice (nonostante la responsabilità illimitata dei singoli soci), senza prestare fideiussioni personali, s’immagini le difficoltà che potrà incontrare questo nuovo ibrido giuridico che avrà capitale sociale meramente simbolico ma garantirà ai soci di godere di responsabilità limitata alla quota sottoscritta.
Trattandosi di decreto legge ancora in corso di conversione è altamente auspicabile un intervento del Parlamento, che possa apportare taluni correttivi alla norma che, si ripete, può anche poggiare su intenzioni meritevoli di tutela, ma nella pratica potrebbe risultare istituto pericoloso per la società e non fruibile alla platea degli utenti cui è destinata.

 

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