Gestione e controllo
03 Aprile 2012 • di Giovanna Ricci
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L’intervento offre lo spunto per riflettere sui fondi per rischi e oneri alla luce del nuovo principio contabile n. 19 ancora in bozza per la consultazione.
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In seguito al progetto avviato dall’OIC nel maggio 2010, con l’obiettivo di tenere conto dell’evoluzione della normativa, dei più recenti orientamenti dottrinali nonché dell’evoluzione della prassi contabile internazionale è stato aggiornato e reso noto nel dicembre 2011 il primo blocco dei principi contabili nazionali, disponibile in bozza e ancora in fase di consultazione.
I fondi rischi e oneri sono trattati dall’OIC 19 che al fine di coordinare le disposizioni del principio contabile nazionale con quanto disposto dal documento interpretativo n. 1 dell’OIC 12 chiarisce che la rilevazione degli accantonamenti a detti fondi deve avvenire in base alla natura dell’operazione sottostante e gli accantonamenti devono essere iscritti in via prioritaria nelle voci dell’aggregato B – Costi della produzione del conto economico diverse dalla voce B 12 – accantonamenti per rischi e dalla voce B 13 – altri accantonamenti. Tuttavia, la nuova versione del principio contabile non differisce, nella sostanza da quanto in precedenza previsto.
I fondi rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o di ammontare indeterminati. L’accantonamento a tali fondi trova giustificazione nel principio della prudenza in relazione al quale si deve tener conto di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite (anche se note dopo la chiusura dell’esercizio), derivanti da operazioni sorte nell’esercizio che potranno avere manifestazione nei periodi amministrativi futuri.
L’articolo 2424 del codice civile prevede che nel passivo dello Stato patrimoniale siano indicati alla voce B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili, che rappresentano accantonamenti per trattamenti previdenziali integrativi diversi dal TFRL. Tale voce accoglie i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc; i fondi di indennità suppletiva di clientela; i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti;
2) per imposte, anche differite, accoglie il fondo per imposte, che fronteggia il rischio di esborsi dovuti a decisioni sfavorevoli delle commissioni tributarie e in cui sono iscritte le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati; le imposte differite che, pur essendo di competenza dell’esercizio saranno esigibili in esercizi futuri (nota)
;
3) altri dove trovano iscrizione i fondi per rischi e oneri diversi dai precedenti e che derivano da specifici accantonamenti istituiti per fronteggiare perdite potenziali e spese future di incerta determinazione.
I fondi rischi
I fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati; si tratta di passività potenziali, connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro (nota)
. Tali fondi sono quindi destinati a coprire perdite connesse a operazioni già compiute, di cui, alla data di redazione del bilancio è incerto se, quando e per quale importo si manifesteranno.
Gli accantonamenti nei fondi rischi consentono la determinazione del reddito di esercizio tenendo conto di presunti oneri futuri attinenti allo svolgimento della gestione. Non devono però essere considerate fondi rischi le rettifiche di singole poste dell’attivo patrimoniale che sono rilevate in specifiche fondi svalutazioni (quali il fondo rischi su crediti e il fondo svalutazione crediti). Inoltre non sono ammessi in bilancio gli accantonamenti a fondi rischi generici, ma deve trattarsi di accantonamenti ben definiti nell’oggetto del rischio.
Il trattamento contabile degli accantonamenti ai fondi rischi dipende:
L’obbligo di stanziamento in bilancio dei fondi rischi, infatti, si verifica quando sussistono le seguenti condizioni:
Contrariamente, non vi è alcun obbligo di iscrizione in bilancio quando l’evento è probabile ma l’ammontare dell’onere non è stimabile con attendibilità, l’evento è possibile e/o remoto (nota) .
Costituiscono esempi di fondi rischi:
Fondi oneri
I fondi oneri sono accantonamenti per passività certe il cui ammontare o la data di sopravvenienza sono indeterminate. Essi rappresentano quindi passività di natura determinata e di esistenza certa, stimate nell’importo e/o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi futuri; si riferiscono a costi, spese e perdite di competenza dell’esercizio per obbligazioni già assunte alla data di bilancio o per altri eventi già verificatisi alla stessa data, ma non ancora definiti esattamente nell’ammontare o nella data estinzione.
Si tratta quindi passività stimate che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi.
Costituiscono esempi di fondi oneri:
La distinzione tra fondi rischi e fondi oneri e la specificazione delle voci in cui i fondi devono essere iscritti nell’aggregato B) dello Stato patrimoniale precedentemente effettuata determina una diversa contropartita a conto economico degli accantonamenti ai fondi stessi.
L’accantonamento ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili deve essere rilevato, in linea generale, nella voce B) 9) d) – per trattamento di quiescenza e obblighi simili del conto economico, ad esclusione però degli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto diversi da quelli di lavoro subordinato che si devono rilevare invece nella voce B) 7 – costi per servizi.
L’art. 2425 del codice civile prevede specifiche voci di conto economico per gli accantonamenti agli “altri” fondi - voce B) 3 del passivo patrimoniale:
La bozza per la consultazione del nuovo principio OIC 19 ribadisce che gli altri accantonamenti per rischi e oneri devono essere iscritti fra le voci dell’area gestionale (produzione, finanziaria o straordinaria), a cui si riferisce l’operazione dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi (nota)
.
Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’area della produzione devono essere iscritti prioritariamente fra le voci dell’aggregato B del conto economico, diverse dalle voci B12 e B13.
Quando il fondo rischi/oneri si riferisce a operazioni relative a gestioni differenti rispetto a quella caratteristica, gli accantonamenti sono iscritti nelle voci relative a tali gestioni. Coerentemente anche la rilevazione contabile di un’eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che s’intendeva coprire. Pertanto l’eccedenza che si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che comportano la riduzione (o l’eliminazione) del relativo fondo deve essere contabilizzata tra i componenti positivi del reddito nella stessa area di gestione (produzione, finanziaria o straordinaria) in cui era stato rilevato l’originario accantonamento (per esempio se l’originario accantonamento era stato rilevato alla lettera B) del conto economico tra i costi della produzione, l’eccedenza del fondo deve essere rilevata alla lettera A) – valore della produzione nella voce 5- Altri ricavi e proventi).
È per esempio il caso dell’accantonamento al fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati che, stante al documento interpretativo n. 1 del principio OIC n. 12, deve essere rilevato nella gestione finanziaria, alla voce C) 17 – interessi e altri oneri finanziari. Trova collocazione nell’area della gestione finanziaria del conto economico alla voce C) 17-bis) utili e perdite su cambi anche l’accantonamento a fondo rischi per oscillazione cambi, destinato a coprire i rischi di variazioni negative delle valute sottostanti a scambi di commercio con l’estero.
Seguendo lo stesso ragionamento e considerando la correlazione con i ricavi realizzati, l’accantonamento al fondo per resi di prodotti, deve essere rilevato come rettifica dei ricavi alla voce del conto economico A) 1- ricavi delle vendite e prestazioni.
DOI 10.4439/gc10
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