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Pianificazione fiscale e societaria

Diritto delle società

28 Gennaio 2013 • di Saverio Sabatini

La start-up innovativa

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 Il Decreto Sviluppo-bis ha introdotto nell’ordinamento italiano le nuove figure della società innovativa e dell’incubatore certificato, sulla scorta delle esperienze degli altri Paesi Europei e con la non celata volontà di premiare le società rivolte all’innovazione tecnologica, attraverso incentivi fiscali, disposizioni speciali in ambito di diritto societario e di diritto del lavoro e senza prevedere alcun limite anagrafico.

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 Sommario

  1. Premessa
  2. La norma e relazione Illustrativa
  3. Cos’è una start up innovativa
  4. Cos’è l’incubatore di start up innovative
  5. Deroghe e incentivi
  6. Conclusioni

  

1. Premessa

La conversione in Legge n. 221/2012 del cd. decreto Sviluppo-bis (D.L. 179/2012) ha migliorato la disciplina delle c.d. start up innovative, che oggi si caratterizza per una serie di agevolazioni fiscali e di deroghe alle norme codicistiche e alla disciplina dei rapporti di lavoro. Come per ciascuna società di capitali, si prevede un’efficacia costitutiva in sede d’iscrizione nel registro delle imprese, ma non basta: condizione essenziale per l'accesso ai benefici consiste nell'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, nella quale dovranno anche essere iscritti gli incubatori certificati. Le Camere di Commercio hanno già individuato il percorso da seguire per le dette iscrizioni, tuttavia il tempo per affinare la procedura non manca: infatti, sulla scia di una - ormai costante - prassi legislativa, l'art. 25, comma 5, d.l. 179/2012 prevede che la disciplina degli incubatori certificati debba essere integrata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (nella speranza che, stavolta, a differenza di quanto verificatosi per le s.r.l. semplificate, il Ministero rispetti la tempistica assegnatagli).

Non è possibile, allora, iscrivere gli incubatori certificati prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, mentre per le start up innovative la disciplina è d’immediata applicazione sicché le società che si trovino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge possono già richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Il decreto, poi convertito con modifiche, detta disposizioni dirette a favorire:

  • la crescita sostenibile;
  • lo sviluppo tecnologico;
  • l’occupazione, in particolare giovanile;
  • l’attrazione di talenti e di capitali dall’estero;
  • la promozione di una cultura della trasparenza, dell’imprenditorialità e del rischio;
  • lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale;
  • la creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione;
  • la promozione di una maggiore mobilità sociale.

È evidente il legame con l’innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall’impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. A differenza delle s.r.l. semplificate non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all’imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up, né di natura geografica all’interno del territorio nazionale.
Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi quattro anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo. Per favorire lo sviluppo e il decollo delle start-up sono previste delle disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato.
La principale agevolazione riguarda i contratti a tempo determinato, con la possibilità di stipulare contratti di lavoro in deroga sia al D.Lgs. 368/2011 sia alla disciplina prevista dalla nuova riforma del lavoro, legge n. 92/21012 (Riforma Fornero). Per i primi quattro anni, da calcolarsi dalla data di costituzione dell’impresa, si potranno assumere lavoratori con contratto a tempo determinato per una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei mesi. In tema di prosecuzione del rapporto di lavoro è previsto che tra un periodo di lavoro a tempo determinato e quello successivo effettuato con la medesima persona, non debba intercorrere il periodo di pausa, previsto dalla legge 92/2012.
Altra novità importante è che ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle start up, non si applica il contributo addizionale del 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anche questo stabilito dalla riforma Fornero. Il compenso dei dipendenti delle start up potrà essere formato da una parte retributiva non inferiore ai minimi tabellari e da una parte variabile composta da trattamenti legati alla produttività e all’efficienza, disciplinata dai contratti di secondo livello o da appositi accordi interconfederali.
Sono poi previste delle misure importanti sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione.
È inoltre prevista la certificazione degli incubatori, con la quale valorizzare quelle società che meglio sanno offrire servizi adeguati all’avvio e allo sviluppo di start-up innovative, e ai quali sono estese alcune delle misure previste per le stesse start-up.
La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start u innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, non oltre il quarto anno di iscrizione.

Da una prima lettura sistematica della norma si possono già trarre le prime conclusioni:
a) la disposizione legislativa, seppur connotata da ottime intenzioni, appare eccessivamente limitata a settori ristretti, tanto che la sua concreta applicazione appare più strumento utile “sulla carta” che non nella pratica;
b) nulla viene più detto in merito alla c.d. I-S.R.L. che contemplava la possibilità di iscrivere una s.r.l. in via telematica; sebbene possa apparire come un passo indietro, ritengo che la scelta del legislatore sia più che corretta. Sarà sufficiente ricordare che, prima del 2000, per costituire una società di capitali non era sufficiente l’atto pubblico notarile, ma serviva anche l’omologa del Tribunale; abrogata l’omologa, il controllo di legittimità è stato demandato interamente al notaio, nella sua funzione di pubblico ufficiale, garante della legalità. Eliminare anche tale controllo, a parere di chi scrive, sarebbe stato un errore grossolano, sospinto in misura eccessiva dalle istanze populiste, come dimostra la decisione del Legislatore in sede di conversione del decreto legge che aveva introdotto la s.r.l. semplificata.

 

 

2. La norma e relazione illustrativa

Suggeriamo al lettore di visionare il testo della normativa e la correlata relazione pubblicati nella sezione "Strumenti" di questo articolo: D.L. n. 179 del 18.10.12 e Relazione illustrativa

 


3. Cos’è una start up innovativa

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una societas europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Possono essere start-up innovative:
a) sia società nuove - per queste l’iscrizione nella sezione speciale avviene contestualmente alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Sempre che si tratti di società «attiva», nel qual caso non è dovuto alcun onere per la contemporanea iscrizione, né è dovuto il pagamento del diritto camerale annuale. Viceversa, se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente all’iscrizione, si procederà alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria, mentre per l’iscrizione nella sezione speciale occorrerà attendere la dichiarazione di inizio attività;
b) sia società costituite da meno di 4 anni, a patto che si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 221/2012, ovvero entro il 16 febbraio 2013.

 

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