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Responsabilità sociale e compliance

Sicurezza sul lavoro

02 Maggio 2011 • di Massenzio Baldi

Costruire e utilizzare macchine sicure

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Sommario

  1. Progettare e costruire macchine sicure
  2. Il legale rappresentante e altri responsabili
  3. Il controllo di fabbricazione
  4. Ruolo di fabbricanti e utilizzatori
  5. I modelli di gestione
  6. Conclusioni

 

 

1. Progettare e costruire macchine sicure

Le direttive, leggi e norme che interagiscono nel regolamentare la costruzione e l’uso delle attrezzature di lavoro (macchine) sono sovente considerate come entità separate dalla quality assurance, dal Testo Unico sulla sicurezza e dai modelli di gestione, prese a riferimento soltanto nello specifico contesto di applicazione. Questo concetto è profondamente errato e pericoloso sotto l’aspetto delle attribuzioni di responsabilità che la legge assegna ai vari soggetti coinvolti.
L’allegato 1 della direttiva 2006/42/CE stabilisce, nei principi generali, che: “la macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi e aggiunge che: “I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili ….”. L’allegato VIII, ma non solo, della stessa direttiva richiama la necessità di adottare un “controllo interno sulla fabbricazione” che garantisca la rispondenza al fascicolo tecnico della macchina fabbricata (es. rif. EN ISO 9001). Il D.L.gs. 81/08 prescrive che “… le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto” (artt. 70 e 71). Lo stesso decreto stabilisce responsabilità e sanzioni a carico dei progettisti , dei fabbricanti, degli installatori e degli utilizzatori delle macchine (D.Lgs. 81/08, artt. 22,23 e 24) salvo che il fatto non costituisca reato. Utile ricordare inoltre che l’art 300 del D.L.gs. 81/08 sostituendo l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, fissa pesantissime sanzioni nei confronti delle società (enti) nei casi d’incidenti sul lavoro che configurino l’omicidio colposo e lesioni gravi. L’adozione di un efficace modello di gestione della sicurezza (OSHAS 18oo1 o modello INAIL SGLS) consente di considerare assolto l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro nel caso di delega delle funzioni previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 30, comma 4 e quindi di ottenere l’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente in caso di gravi incidenti.
Per trattare esaustivamente una materia così vasta servirebbero spazi ben più ampi di quelli disponibili in questo contesto; proverò, quindi, a sviluppare singoli argomenti in una serie di articoli successivi, utilizzando questa parte introduttiva per riassumere i concetti di base ed evidenziare i legami fra le più significative componenti dell’impianto giuridico e normativo; proprio per questo, vorrei segnalare quanto seguirà all’attenzione dei vertici aziendali. Tralascerò in questa fase, riprendendoli in seguito, gli aspetti tecnici più approfonditi dell’argomento.
Il processo che sovrintende alla fabbricazione delle macchine e alla loro immissione sul mercato coinvolge l’intero organigramma dell’azienda costruttrice ed è per questo motivo che tutta la struttura deve essere coordinata dal vertice dell’impresa. Iniziamo col focalizzare, con un esempio generico, le fasi principali di realizzazione di una macchina, assegnando a ognuna un settore di competenza nell’azienda “tipo”. Evidentemente ogni impresa ha un proprio organigramma in base al quale le responsabilità saranno attribuite, pertanto la Tabella che seguente deve essere intesa solo come un esempio. Vedremo in seguito sinteticamente in quali responsabilità siano coinvolti i singoli dirigenti dei centri d’attività dell’azienda .

 

N. Fase Settore competente/ RESPONSABILITA’
  COORDINAMENTO E SUPERVISIONE (Alta direzione) LEGALE RAPPRESENTANTE
1 Redazione dei cataloghi e del materiale pubblicitario Marketing /DIRETTORE COMMERCIALE
2 Acquisizione della richiesta di offerta da parte del cliente. Definizione dei requisiti del prodotto richiesto. Eventuale offerta preliminare non vincolante Ufficio commerciale / DIRETTORE COMMERCIALE
3 Verifica della fattibilità tecnica delle richieste del cliente. Identificazione della categoria di appartenenza della macchina che si andrà a produrre per stabilire se sia soggetta a norme armonizzate di tipo “C” relative a questa tipologia e/o se la macchina è compresa nell’elenco dell’allegato IV della direttiva. Per le macchine comprese in allegato IV, sono previste speciali procedure per la marcatura CE. Ufficio tecnico / DIRETTORE TECNICO
4 Specifiche di progetto – definire se trattasi di macchina o di “quasi macchina”. Attenzione all’esatta definizione dei ruoli (Fabbricante / Utilizzatore) per l’attribuzione di responsabilità in caso di forniture d’impianti chiavi in mano e comunque di collegamento ad altre macchine Ufficio commerciale - Ufficio tecnico
DIRETTORE TECNICO
5 Acquisizione dell’allegato “B” della norma CEI EN 60204-1 (questionario per l’equipaggiamento elettrico delle macchine) compilato dal cliente. Ufficio commerciale
DIRETTORE TECNICO
6 Redazione delle offerte commerciali definitive - Acquisizione ordini ed emissione della conferma d’ordine. Ufficio commerciale / DIRETTORE COMMERCIALE
7 Progetto preliminare della macchina Ufficio tecnico/ DIRETTORE TECNICO
8 Analisi dettagliata dei rischi secondo la norma EN ISO 14121-1 in relazione al progetto preliminare DIRETTORE TECNICO
9 Revisione del progetto in funzione dell’analisi dei rischi e adeguamento dello stesso alle norme tecniche pertinenti Ufficio tecnico/ DIRETTORE TECNICO
10 Revisione dell’analisi dei rischi secondo la norma EN ISO 14121-1 in base al progetto revisionato DIRETTORE TECNICO
11 Stesura del progetto definitivo e delle specifiche tecniche di montaggio Ufficio tecnico/ DIRETTORE TECNICO
12 Acquisizione dei componenti dalla subfornitura. Gestione della rispondenza e delle non conformità dei materiali relativamente alle specifiche tecniche di progetto Ufficio acquisti/ DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
13 Esecuzione dei montaggi e verifica della coerenza dell’assieme rispetto alle specifiche del progetto Officina /DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
14 Collaudi funzionali e collaudi degli impianti di bordo macchina (es. verifica del circuito di protezione equipotenziale) Officina / DIRETTORE DELLAPRODUZIONE
15 Redazione dei manuali d’uso e manutenzione e composizione del fascicolo tecnico Ufficio documentazione/ DIRETTORE TECNICO
16 Valutazione finale di conformità alla direttiva e alle norme tecniche di riferimento. Analisi della documentazione e dei manuali. Costituzione del fascicolo tecnico DIRETTORE TECNICO
17 Firma della dichiarazione di conformità CE (o della dichiarazione d’incorporazione per le “quasi macchine”) da consegnare all’utilizzatore finale LEGALE RAPPRESENTANTE
18 Applicazione del marchio CE sulla macchina. (Le quasi macchine non devono recare il marchio CE che dovrà essere apposto sull’assieme risultante dopo l’incorporazione) Officina costruzione / LEGALE RAPPRESENTANTE
19 Spedizione, Installazione, start up presso la sede dell’utilizzatore. (Redazione del rapporto d’installazione) Installatore / DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
20 Assistenza post vendita e manutenzione c/o l’utilizzatore effettuate dal fabbricante Postvendita / DIRETTORE DELLA PRODUZIONE
21 Manutenzione effettuata da utilizzatore UTILIZZATORE
22 Dismissione di fine vita della macchina UTILIZZATORE

  

 

2. Il legale rappresentante e gli altri responsabili

La direttiva 2006/42/CE, al comma 26, nei “considerando”, delega agli stati membri la previsione di “sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive” nei confronti di coloro che violino le disposizioni della direttiva stessa. In Italia tali sanzioni sono previste in particolare, ma non solo, nel D.Lgs. 81/08:
Obblighi: “Sono vietate la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/08, art 23).
Sanzione: La violazione a tale disposizione è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.” (D.Lgs. 106/09, art.34 che modifica D.Lgs. 81/08, art.57) sempre che la violazione non sia stata causa d’infortunio, nel qual caso sono previste ulteriori sanzioni anche di tipo penale.
Vediamo più in dettaglio quali siano le responsabilità dei singoli attori nel corso dell’esistenza della macchina, dall’ideazione alla dismissione di fine vita, seguendo il ciclo ipotetico della precedente Tabella:

Il coordinamento e la supervisione è prerogativa del legale rappresentante della società che fabbrica o immette sul mercato la macchina / attrezzatura di lavoro (D.Lgs. 81/08, art.23); per questo motivo egli è tenuto a firmare la dichiarazione di conformità o la dichiarazione d’incorporazione per le “quasi macchine” (Vedi Tabella, fase 17). L’attività dei subordinati, ancorché non priva delle responsabilità stabilite per legge, proprie del ruolo da essi ricoperto, riconduce comunque all’obbligo della sorveglianza da parte del legale rappresentante che verrà chiamato a rispondere delle irregolarità o dei danni che possano essere stati causati dalla non conformità della macchina immessa sul mercato. Nella mia esperienza di settore ho constatato che gran parte dei dirigenti di vertice delle aziende costruttrici non si preoccupa di approfondire l’argomento preferendo delegare tutto alla direzione tecnica o di produzione. Consiglierei vivamente di rivedere quest’atteggiamento e di documentarsi con maggiore attenzione anche perché, come vedremo, esistono settori aziendali non tecnici che, dovendo ottemperare a doveri che spesso non sono loro noti, devono essere informati e sorvegliati nello svolgimento dell’attività.

Fase 1: redazione dei cataloghi e del materiale pubblicitario. Immagino che vi starete chiedendo: “Cosa c’entrano i materiali pubblicitari con la sicurezza della macchina ?” Ebbene la direttiva 2006/42/CE disciplina le caratteristiche di tali documenti: “Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza …” (Allegato I, cap. 1.7.4.3) Ne consegue che è vietato pubblicizzare macchine che non rispondano ai criteri dettati dalla normativa vigente, quindi è opportuno che i responsabili del marketing e degli uffici vendite ne siano consapevoli.

Fase 2: definizione dei requisiti del prodotto richiesto dal cliente. È fondamentale comprendere bene ciò che il cliente desidera al fine di formulare proposte corrette dopo averle analizzate in tutti gli aspetti di fattibilità e di conformità alle norme. In caso di emissione di un’eventuale offerta preliminare deve essere ben evidenziato che questa non è vincolante.

Fase 3 e 4: è buona norma verificare l’effettiva possibilità tecnica di realizzare quanto richiesto dal committente anche dal punto di vista della rispondenza alle normative per evitare che, dopo che è stata emessa la conferma dell’ordine, si evidenzino problemi di fattibilità o incremento dei costi rispetto al preventivato. (vedere UNI EN ISO 9001 cap.7.2.1, riesame dei requisiti relativi al prodotto). Una particolare attenzione deve essere posta nel definire se trattasi di fornitura di macchina o di “quasi macchina” e se queste andranno a formare un assieme funzionale con altre macchine del cliente utilizzatore, per i seguenti motivi:
a. La documentazione finale sarà diversa per ciascuno dei casi: dichiarazione di conformità, marcatura CE e redazione del manuale d’uso e manutenzione se trattasi di “macchina”; dichiarazione di incorporazione, nessuna marcatura e redazione del manuale di assemblaggio per le “quasi macchine”.
b. Nel caso la fornitura della “quasi macchina” preveda l’incorporazione nella macchina o nella linea di produzione da parte del fabbricante, esso si farà carico della responsabilità della “valutazione del rischio interferente con le attrezzature già in uso” (D.Lgs. 81/08, art. 71, comma 2, lettera d) quindi della rispondenza di tutta la linea risultante alle normative di salute e sicurezza. Se invece l’incorporazione verrà effettuata dall’utilizzatore, tale responsabilità sarà a suo carico. Da quest’ultima considerazione si evince quanto sia determinante che l’accordo commerciale sia stabilito prestando grande attenzione agli aspetti normativi.
c. Analogamente al punto b) ci si dovrà comportare per assiemi di macchine (Direttiva 2006/42CE art.2).

Fase 5: riesame dei requisiti del prodotto richiesto (UNI EN ISO 9001 cap.7.2.2). L’allegato“B” della norma CEI EN 60204-1 contiene i quesiti relativi alle caratteristiche dell’ambiente di destinazione della macchina e della linea di alimentazione elettrica della stessa. Tali informazioni sono indispensabili per eseguire un corretto progetto ai fini della funzionalità e sicurezza della macchina, quindi devono essere obbligatoriamente fornite dal committente, che spesso però è reticente. Fondamentale è la collaborazione fra ufficio tecnico e ufficio commerciale del fabbricante per ottenere le informazioni corrette e complete.

Fase 6: Redazione delle offerte commerciali. Analogamente a quanto detto per la Fase 1, non è consentito né consigliabile proporre offerte per fornitura di macchine prive dei requisiti di salute e sicurezza. Occorre evitare accuratamente accordi commerciali che, ad esempio, deleghino all’utilizzatore o a terzi il compito di mettere in sicurezza la macchina fornita. Se tutti gli aspetti della fornitura sono stati correttamente analizzati è possibile acquisire e confermare l’ordine al committente.

Fasi da 7 a 11: vi si descrive sinteticamente il processo iterativo fra progettazione, analisi dei rischi e aggiornamento del progetto in funzione dell’allegato I della Direttiva 2006/42 Ce e delle norme tecniche di riferimento per l’eliminazione o la riduzione dei rischi (es.: EN ISO 14121-1; EN ISO 12100-1 e 2 EN ISO 13857 ecc.)
Gli obblighi dei progettisti sono indicati nel D.Lgs. 81/08, art 22: “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.”
Sanzione: la violazione a tale disposizione è punita con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. (D.Lgs. 106/09, art.34 che modifica D.Lgs. 81/08, art. 57) sempre che la violazione non sia stata causa d’infortunio, nel qual caso sono previste ulteriori sanzioni anche di tipo penale.

Fasi da 12 a 14: vi sono riassunte le attività che attengono alla costruzione della macchina. Vedere Direttiva 2006/42 CE, allegato VIII, Cap.3 - Controllo di fabbricazione.

Fase 15: il manuale d’uso e manutenzione deve essere redatto nelle forme previste dalla direttiva 2006/420 CE e dalle norme tecniche di riferimento es.: EN ISO 12100-1 e 2 . La costituzione del fascicolo tecnico è obbligatoria come la sua conservazione per almeno 10 anni dalla data di costruzione della macchina.

Fase 16: la valutazione finale di conformità deve comprendere anche l’analisi dei contenuti del manuale e della rispondenza e completezza delle informazioni. Il direttore tecnico ha la responsabilità di questa verifica finale e solo in caso di esito totalmente positivo può autorizzare l’applicazione del marchio CE e la redazione della dichiarazione di conformità o, in caso di “quasi macchine”, della dichiarazione di incorporazione.

Fase 17: la dichiarazione di conformità (o di incorporazione) è un documento che vincola strettamente il fabbricante, nel suo ruolo di responsabile in quanto in essa viene citato come fabbricante (nome e cognome) il legale rappresentante della società che dichiara “sotto la propria responsabilità” che la macchina risponde a quanto previsto dalla direttiva 2006/42 CE in tema di salute e sicurezza. Nella dichiarazione è richiesta l’indicazione della persona autorizzata alla composizione del fascicolo tecnico (nome e cognome e indirizzo). È questa una novità rispetto alle precedenti versioni della direttiva ed è stata interpretata da alcuni come indicazione della persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo. La mia personale opinione, invece, è che il legislatore abbia inteso, semplificando la sorveglianza sul mercato, richiedere l’indicazione di una persona fisica in modo da personalizzare la responsabilità dell’obbligo di redigere il fascicolo stesso.

Fase 18: l’applicazione del marchio CE sulla macchina costituisce l’atto finale della costruzione ma non delimita la fine della responsabilità del costruttore in quanto, anche le successive fasi di installazione e manutenzione, devono essere effettuate seguendo precise modalità che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza della macchina.

Fasi 19 e 20: il costruttore che interviene per l’installazione e la successiva manutenzione programmata o per la riparazione, dovrebbe conoscere le proprie responsabilità connesse a queste operazioni e comportarsi conseguentemente:
a) installare la macchina seguendo le indicazioni riportate sul manuale d’uso e manutenzione;
b) non effettuare installazioni di “quasi macchine” su macchine esistenti se quest’ultime non sono state rese e dichiarate conformi alla direttiva 2006/42 CE;
c) ricordare che tutto l’assieme risultante dall’incorporazione deve essere conforme a quanto richiesto dalle norme tecniche e dalla direttiva e deve essere marcato CE;
d) effettuare le prove di collaudo funzionale solo dopo aver verificato efficienza di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza installati sulla macchina;
e) redigere il verbale di installazione o di manutenzione evidenziando che la macchina viene consegnata all’utilizzatore con i dispositivi di cui al precedente punto d) perfettamente installati e funzionanti - far controfirmare copia del verbale dal responsabile della ditta utilizzatrice. Questa procedura serve a evitare che, a seguito di eventuale infortunio causato dalla rimozione dei sistemi di protezione da parte dell’utilizzatore, venga imputata all’installatore la responsabilità della mancata presenza di tali sistemi.
Obblighi: gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, e gli addetti all’assistenza post vendita, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (D.Lgs. 81/08, art 24).
Sanzione: la violazione a tale disposizione è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. (D.Lgs. 106/09, art.34 che modifica D.Lgs. 81/08, art.57) sempre che la violazione non sia stata causa d’infortunio, nel qual caso sono previste ulteriori sanzioni anche di tipo penale.

Fasi 20 e 21: sono operazioni che possono essere eseguite dall’utilizzatore a condizione che questo si attenga rigidamente a quanto indicato sul manuale di uso e manutenzione. Ne deriva che la documentazione tecnica obbligatoria fornita a corredo deve essere perfettamente fedele alla macchina alla quale si riferisce e che tutte le spiegazioni ivi contenute non devono generare errori di interpretazione nell’esecuzione delle operazioni. Le responsabilità per eventuali infortuni derivanti da errori o inesattezze del manuale possono essere attribuite al fabbricante.

 


3. Controllo di fabbricazione

È intuitivo che, per far sì che la macchina sia rispondente alle specifiche di progetto, sopratutto per quanto attiene alla rispondenza alle norme di salute e sicurezza, tutto deve essere realizzato conformemente al progetto stesso. Questa condizione può essere garantita solo con adeguato controllo sulla fabbricazione che la direttiva richiede espressamente “Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico di cui all’allegato VII parte A e ai requisiti della presente direttiva”(Direttiva 2006/42 CE allegato VIII par. 3). La stessa direttiva, nell’allegato X, richiede la garanzia di qualità totale per la fabbricazione delle macchine richiamate nell’allegato IV con esame CE del tipo da parte di un organismo notificato. Ecco quindi come l’applicazione di sistemi di qualità del tipo EN ISO 9000 si collega alle altre norme e procedure in ambito di sicurezza delle macchine.

 


4. Ruolo di fabbricanti e utilizzatori

È identificabile come fabbricante colui che costruisce una macchina per immetterla sul mercato, come utilizzatore colui che usa tale macchina nel ciclo produttivo proprio della sua attività. Fin qui tutto semplice, ma come deve comportarsi chi costruisce una macchina per utilizzarla nella propria azienda? Quali sono i doveri di chi inserisce una macchina nuova, dotata di regolare marcatura CE, in una linea produttiva composta di altre macchine direttamente interconnesse e/o le collega alle linee d’alimentazione d’aria compressa e altre utilities? Vedremo, un caso alla volta e con il supporto di qualche esempio, come i ruoli di fabbricante e di utilizzatore si possano confondere, sovrapporsi e integrarsi fra loro.

Caso a) Costruisco in proprio una macchina e la uso all’interno della mia azienda senza nessuna interconnessione ad altre macchine: poiché il mio ruolo è anche quello di costruttore della macchina, devo seguire lo stesso processo che è stato descritto precedentemente per i fabbricanti. Ciò vale, anche se, dietro mio progetto, commissiono la costruzione della macchina a officine esterne.

Caso b) Acquisto una macchina o una “quasi macchina” e la interconnetto ad altre per costituire un assieme funzionale: anche se la macchina acquistata è correttamente dotata di marcatura CE e di dichiarazione di conformità, devo effettuare la valutazione del rischio interferente e quindi procedere nei confronti della nuova linea produttiva come se si trattasse di una macchina unica, eventualmente apportando modifiche di adeguamento. Occorrerà anche aggiornare la documentazione tecnica (manuale d’uso e manutenzione, schemi elettrici ecc.), redigere la dichiarazione di conformità dell’insieme risultante e apporvi il marchio CE. Questo vale anche per l’incorporazione di una “quasi macchina”. Si devono notare due cose importanti: la prima è che l’utilizzatore è tenuto a valutare i rischi interferenti delle macchine con le altre già esistenti (D.Lgs. 81/08, art.71, comma 2, lettera d) dovendo agire come fabbricante. La seconda è che, nel caso sia il fabbricante della macchina a effettuare il collegamento con le altre attrezzature di proprietà dell’utilizzatore, deve assumersi la responsabilità della marcatura CE dell’intera linea.

Caso c) Acquisto una macchina marcata CE e la metto in funzione senza alcun collegamento con altre macchine: Il fatto di aver acquistato una macchina dotata di marchio CE non esime l’utilizzatore dalla responsabilità di valutarne il rischio. Tale valutazione è sempre obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art.17; art.70 e allegato V) ed è opportuno verificare almeno che non esistano rischi palesi, perché, in tal caso, sarebbe applicabile in capo all’utilizzatore la sanzione prevista per l’uso di attrezzature non sicure. Relativamente alle macchine acquistate precedentemente al 1996, anno di recepimento da parte dello stato italiano della prima direttiva macchine (D.P.R 459/96), è bene notare che le modifiche (obbligatorie) effettuate su di esse per migliorarne le condizioni di sicurezza, a condizione che non alterino le caratteristiche delle prestazioni e le modalità di utilizzo previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato quindi non viene richiesta la marcatura CE.

Infiniti altri esempi potrebbero essere portati a dimostrazione della sovrapposizione di ruolo fra fabbricante e utilizzatore, ma ciò che mi preme evidenziare è che nell’ambito di un’identica attività, questi ruoli possono invertirsi a seconda di come sono strutturati gli accordi commerciali fra i due attori. Quando poi trattasi di forniture di impianti complessi e i fornitori sono numerosi, la cosa si complica ulteriormente ed è estremamente importante fissare i ruoli in fase contrattuale per evitare rischio di assunzioni di pericolose responsabilità e di costi non previsti.

 


5. I modelli di gestione

Da quanto ho esposto finora si deduce facilmente la difficoltà che un imprenditore (datore di lavoro) può incontrare nell’affrontare e nel gestire un simile ventaglio di doveri e di responsabilità. La cosa diventa assolutamente impossibile quando esistono sedi distaccate dell’azienda. Per questo motivo la legge prevede, in parte, la possibilità di delegare alcune funzioni direttive e di responsabilità (D.Lgs. 81/08, art.16, comma 1). La delega di funzioni non esclude però l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08, art.16, comma 3). Ciò che non può essere delegato è espressamente vietato dall’ art.17 e cioè:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 “modelli di organizzazione e di gestione” stabilisce che l’applicazione di adeguati modelli organizzativi ha efficacia esimente della responsabilità civile degli enti (aziende) di cui al D.Lgs. 231/01 e in tal caso viene considerato assolto l’obbligo di sorveglianza da parte del datore di lavoro. L’art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha sostituito l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 definendo pesantissime sanzioni amministrative e perfino l’interdizione dell’ente per sei mesi nei casi di infortuni con lesioni gravi e gravissime e in quelli in cui si configuri omicidio colposo. Certamente questa parte della norma è rivolta al datore di lavoro utilizzatore, ma potrebbero essere contestati gli stessi reati ai fabbricanti nel caso in cui si evidenziasse che la carenza di sicurezza della macchina è causa dell’infortunio. I modelli organizzativi efficaci possono essere mutuati dalla norma OSHAS 18001/07 o dal modello INAIL SGLS.

 


6. Conclusioni

Chi ha avuta pazienza di seguire questa esposizione, avrà forse compreso che il complesso e inscindibile legame fra direttive, leggi, norme tecniche e organizzative che regola la materia richiede attività specialistiche che non possono essere svolte direttamente dall’alta direzione di un’impresa e dunque, per forza di cose, devono essere delegate. Ciò non esclude che agli amministratori dell’azienda sia necessaria una preparazione generale abbastanza approfondita, almeno negli schemi generali che regolano la materia, per sorvegliare che i vari settori aziendali svolgano il compito cui sono delegati in maniera efficiente (D.Lgs. 81/08, art.3,1 comma 6): “Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia”. Per fare ciò è necessario avere ben presente quali siano i ruoli, i compiti e le responsabilità e, se necessario, prevedere un’adeguata formazione specifica per i singoli responsabili di funzione.
 

DOI  10.4439/rsc3

 

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