Imprese sociali
30 Marzo 2012 • di Massimo Avincola , Giorgio Gentili
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Pur essendo assimilate agli "enti di tipo associativo", le società di Mutuo Soccorso non sono state considerate dalle Linee guida sul controllo indipendente degli enti non profit emanate dal CNDCEC il 16 febbraio 2011.
L’articolo intende offrire una panoramica complessiva dei principali controlli che possono interessare una società di Mutuo Soccorso considerata ente non commerciale.
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1. Premessa
2. Attività di controllo
2.1 Attività di vigilanza
2.2 Revisione contabile
Le società di Mutuo Soccorso, se pur assimilate agli “enti di tipo associativo”, hanno una propria legge di riferimento e cioè la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886. Questa all’art. 3 prevede l’obbligo del Collegio Sindacale. Ne consegue che in mancanza di legislazione specifica è, a nostro avviso, necessario fare riferimento agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
Per effetto dell’art. 2403 del C.C., il Collegio Sindacale vigila:
Il Collegio dovrebbe, inoltre, essere chiamato a svolgere le funzioni di revisione legale, a meno che la Mutua non abbia nominato un revisore o una società di revisione legale.
Ulteriori riferimenti utili potrebbero essere, inoltre, le Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 16 febbraio 2011 “il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”. In proposito occorre precisare che questo approfondimento, pur considerando le diverse forme giuridiche di enti non profit, ha tralasciato proprio le Società di Mutuo Soccorso.
In linea con quanto previsto dalle norme di legge e dalle previsioni tecnico‐professionali riguardanti il controllo delle società di capitali, si ritiene opportuno distinguere l’attività di controllo in:
a. attività di vigilanza;
b. revisione contabile.
L’attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento dell’attività dell’ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono occupare di:
La revisione contabile è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio della Mutua. Ai fini di poter esprimere tale opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare una serie di operazioni per il controllo sull’amministrazione e sui dati contabili.
Il criterio utilizzato per definire le modalità con cui pianificare ed eseguire l’attività di controllo - come previsto dalle migliori prassi professionali nazionali e internazionali - è fondato in prima istanza sull’analisi del rischio (risk approach).
L’attività di vigilanza si sostanzia nella costante attività posta in essere dall’organo di controllo attraverso lo svolgimento delle seguenti tipologie di verifica:
Le sopra menzionate verifiche non possono essere considerate in un’ottica operativa come autonome e separate, poiché l’attività e le procedure da effettuare toccano spesso contestualmente più di un’area.
L’attività di vigilanza deve trovare rispondenza nella predisposizione di un’apposita relazione in cui sono evidenziate le principali attività di controllo, nonché le evidenze ottenute per mezzo di tale controllo.
Nel caso in cui, all’organo di controllo sia attribuita anche la revisione, si suggerisce di predisporre un’unica relazione.
Controllo legale e statutario
Per controllo legale si intende la verifica del rispetto da parte della Mutua delle previsioni normative del codice civile e della disciplina speciale.
Il controllo statutario è finalizzato a verificare la coerenza tra norme di legge e disposizioni statutarie, nonché la corretta applicazione da parte dell’ente di queste ultime.
Con specifico riferimento all’attività professionale, si ritiene che il controllo non debba limitarsi alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle previsioni normative e statutarie, ma debba anche prevenire, nel rispetto del ruolo a lui attribuito, il verificarsi di situazioni che possano nuocere alla continuità operativa, agli interessi dei soggetti coinvolti e alla credibilità dell’ente.
In tal senso, all’inizio dell’incarico e poi periodicamente, l’organo di controllo verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la Mutua operi in conformità alle previsioni normative e statutarie.
Il controllo legale e statutario si articola nei seguenti ambiti o aree d’indagine:
Il controllo deve essere incentrato anche sulla verifica del perseguimento della produzione di utilità sociale globalmente intesa e sul periodico monitoraggio delle singole azioni svolte da parte dell’ente che devono essere poste all’attenzione degli organi istituzionali.
Le azioni descritte devono essere concepite, da un lato, come finalizzate al raggiungimento del fine istituzionale e all’esistenza dell’ente, dall’altro, come improntate a un comportamento coerente e compatibile con i fini istituzionali. L’organo di controllo è inoltre incoraggiato a seguire, qualora esistessero, specifici codici di autodisciplina o regole di buona pratica.
Controllo sulle attività dell’ente
L’organo di controllo deve vigilare affinché le attività e le operazioni poste in essere dalla Mutua siano conformi ai principi di corretta amministrazione. Nello svolgimento di tale attività, l’organo di controllo applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e la valutazione delle aree di rischio con modalità adeguate alla tipicità delle attività svolte, alle dimensioni dell’ente e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della Mutua.
Con controllo delle aree di rischio si intende il controllo delle operazioni collocate in ambiti particolarmente delicati per l’attività svolta e che possono recare danni patrimoniali, economici e di credibilità alla Mutua.
L’attività di analisi e controllo deve impostare le proprie procedure innanzitutto partendo dall’identificazione e classificazione delle aree di rischio potenziale individuabili sia dal punto di vista soggettivo degli interlocutori (pubblici e privati, profit e non profit) sia da quello oggettivo dell’attività intrapresa.
Dovranno, quindi, essere individuate le aree di rischio relative ai rapporti con la Pubblica amministrazione, ai reati societari, ai reati di riciclaggio, ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della privacy e dei diritti dei lavoratori.
I controlli delle aree di rischio sono funzionali anche alle verifiche richieste dal D.Lgs. n. 231/2001.
L’organo di controllo può munirsi ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo di apposite carte di lavoro in cui individuare le aree di rischio, l’attività effettuata per monitorare i rischi e le evidenze ottenute.
Controllo fiscale
Il controllo fiscale include tutte le verifiche che devono essere poste in essere dall’organo di controllo per il rispetto della normativa fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni sull’imposizione diretta e indiretta.
A titolo esemplificativo l’organo di controllo verificherà:
In questo contesto, per “revisione contabile” si intende l’insieme di operazioni di controllo contabile e amministrativo effettuabili attraverso l’applicazione del presente documento che l’organo di revisione deve porre in essere per predisporre una relazione sul bilancio.
L’organo di revisione deve accertare se vengono svolte attività commerciali. Deve essere, poi, verificato che le scritture contabili siano regolarmente tenute e archiviate.
È oggetto di verifica la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate.
Deve essere controllata la forma di bilancio adottata, conformemente alle disposizioni generalmente accettate dalla prassi professionale. Anche in questo caso sarà possibile fare riferimento ai citati atti d’indirizzo emanati dall’agenzia delle Onlus.
L’attività di revisione contabile non può prescindere dalla verifica della corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali.
L’organo di revisione accerta la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio ovvero dal rendiconto.
L’organo di revisione deve verificare che il patrimonio della Mutua sia esistente e adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività.
È indispensabile, poi, accertarsi dei vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio della Mutua, che tali vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto, ove previsto, nel prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto.
L’organo di revisione accerta che i beni materiali e immateriali di proprietà della Mutua siano adeguatamente inventariati e che siano state adottate idonee misure atte a garantirne un’adeguata conservazione.
L’organo di revisione deve accertare la congruità dei criteri di valutazione ed esposizione adottati, nonché il corretto adempimento di tutte le disposizioni amministrative, contabili, fiscali e del lavoro.
Per quanto esposto è possibile affermare che il controllo contabile, nel corso dell’esercizio, deve concentrarsi prioritariamente nelle seguenti aree:
A seguito degli accertamenti periodici, sopra prospettati, la revisione contabile prevede una relazione annuale, nella quale l’organo di revisione dovrà esprimere un parere, in base alle analisi effettuate e con i predetti limiti e modalità, sulla veridicità del bilancio ovvero del rendiconto, e dei documenti a esso allegati.
La veridicità si esprime, oltre che con la trasparente rappresentazione delle attività dell’ente, mediante l’esaustiva rendicontazione, non meramente quantitativa, delle diverse aree nelle quali l’ente esplica le sue attività.
Per quanto sopra esposto e per una necessaria e corretta valutazione sull’operatività del sistema di controllo interno, l’attività di revisione, dovrà trarre, infine, le opportune informazioni anche attraverso colloqui mirati con la direzione e con gli altri organi della governance.
In conclusione, occorre precisare che l’organo di revisione è tenuto a procedere alle verifiche di natura contabile non con periodicità trimestrale, bensì con una cadenza atta a garantire l’integrità patrimoniale della Mutua per quanto in suo potere.
Nella Tavola 1 si riportano i controlli (non esaustivi, ma puramente indicativi) che possono interessare una società di mutuo soccorso considerata ente non commerciale.
Tavola 1 - Esempio di controllo legale-statutario e in generale sull’attività delle Società di Mutuo Soccorso
Area di controllo | Controlli da effettuare |
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Forma dell’atto costitutivo Riconoscimenti Adempimenti successivi e conseguenti |
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Attività |
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Soci |
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Assemblee |
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Governance |
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Fondo patrimoniale e quote associative |
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Organigramma e controllo interno |
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Personale e collaboratori |
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Raccolta fondi e liberalità |
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Flussi in contanti |
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Ulteriori controlli |
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Natura dell’attività effettivamente svolta:
Apparato contabile:
Obblighi fiscali
Obblighi in materia di lavoro
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