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Bilancio e contabilità

15 Luglio 2011 • di Gian Matteo Ciampaglia

Società di calcio: la valutazione in bilancio delle prestazione dei calciatori

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Il bilancio d’esercizio delle società di calcio presenta delle caratteristiche peculiari in termini di valorizzazione contabile di alcune immobilizzazioni immateriali: in particolare i diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori professionisti. Tale posta contabile appare, infatti, quantitativamente prevalente nel bilancio delle società di calcio e potrebbe lasciare spazio a dubbi o spazi nell’interpretazione e applicazione. L’applicazione delle regole contabili in materia di diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori professionisti può avere un notevole impatto sulle determinazioni quantitative di bilancio delle società sportive. Inoltre, tali applicazioni influenzano i controlli che gli organismi federali nazionali (FIGC) e internazionali (UEFA) effettuano sulle società. Appare, pertanto, interessante analizzare e interpretare la disciplina nazionale (FIGC) e internazionale (UEFA) in merito alla valutazione contabile dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori professionisti e la relativa evoluzione in conseguenza dell’introduzione del c.d. fair play finanziario UEFA

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Sommario

  1. Premessa
  2. I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori
  3. La rilevazione contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori
  4. L’ammortamento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori
  5. La cessione del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore

  

1. Premessa

Il bilancio delle società di calcio professionistico presenta delle peculiarità rilevanti. Tali differenze sono rilevate all’interno degli schemi di bilancio in aderenza all’art 2423 - ter c.c..Tale disposizione prevede la possibilità di derogare rispetto agli schemi civilistici standard. (nota)
Le fonti di riferimento in materia di redazione del bilancio delle società di calcio sono le seguenti:

  • Codice civile;
  • Principi contabili nazionali;
  • Principi contabili internazionali;
  • Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);
  • Norme organizzative interne alla FIGC (NOIF);
  • Codice di giustizia sportiva (CGS);
  • Raccomandazioni contabili FIGC.

È il caso di rilevare che l’art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le regole per la predisposizione del bilancio d’esercizio e le informative economiche e finanziarie periodiche delle società di calcio professionistiche.


2. I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori

Le società di calcio presentano nei propri bilanci, tra le immobilizzazioni immateriali, la voce “diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori”. A tale voce la FIGC ha dedicato la raccomandazione contabile n. 1.
Occorre preliminarmente osservare che appare differente trattare il corretto valore di bilancio della posta contabile “diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori” e il valore di mercato/economico dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.
Il trattamento contabile rinviene dalle norme civilistiche e dalle Raccomandazioni Contabili emanate dalla FIGC, mentre il valore economico deriva dalle metodologie di stima, derivanti sovente da stime di cash flow prospettici opportunamente attualizzati.
Al fine di rilevare correttamente in bilancio la voce relativa ai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori occorre preliminarmente effettuare alcune considerazioni.
I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, ai sensi dell’art. 95 del C.G.S., possono derivare da un accordo di trasferimento di un calciatore oppure dalla cessione del contratto di un calciatore professionista. (nota) Tali contratti devono essere predisposti per iscritto, a pena la nullità, su appositi schemi predisposti dalla Lega Nazionale della Serie di riferimento in cui milita la società sportiva.
Inoltre, devono essere opportunamente sottoscritti sia dal calciatore sia dal soggetto titolato a impegnare la società sportiva validamente. Appare opportuno sottolineare che la fattispecie in argomento rientra nella cessione del contratto disciplinata dall’art. 1406 c.c. La tesi alternativa di considerare tale fattispecie di rapporto come un rapporto di lavoro dipendente non sembra trovare il consenso della dottrina e della prassi professionale. Ciò perché, in tale ipotesi, tale diritto non potrebbe trovare spazio tra le immobilizzazioni immateriali, in quanto verrebbero meno i presupposti contabili per effettuare tale contabilizzazione. (nota)
È noto nella dottrina e nella prassi professionale che nel bilancio d’esercizio tra l’attivo fisso sono rilevati, tra gli altri, i diritti allo sfruttamento delle risorse in generale, secondo il criterio del costo. Pertanto il valore dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori deve trovare conferma in un determinato contratto ed è contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto/trasferimento. Come sappiamo il c.c. e i principi contabili nazionali e internazionali non disciplinano in maniera specifica tale fattispecie contabile.
Il riferimento contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori è pertanto contenuto nella raccomandazione contabile n. 1 emanata dalla FIGC.
La raccomandazione specifica che il valore della voce diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori è data dal prezzo pagato per il trasferimento del contratto in corso tra la società sportiva e il calciatore. Tale valore comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Segnatamente si fa riferimento in tale caso - per oneri accessori di diretta imputazione all’acquisizione del diritto - al costo di agenzia sopportato dalla società cessionaria per il compenso per la mediazione da erogare al procuratore del calciatore. Tale costo pertanto può essere incluso nel valore di bilancio dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori appostato dalla società cessionaria, proprio sulla base della raccomandazione contabile n. 1 della FIGC.
Osserviamo che tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori riguardano calciatori non professionisti.
Il criterio del costo d’acquisto per la valorizzazione di bilancio dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori può produrre in taluni casi un effetto informativo distorto. Infatti, analizziamo il caso di una società sportiva che detiene la titolarità di un contratto pluriennale con un calciatore il quale produce - per le sue qualità professionali e sportive - notevoli flussi positivi economici e finanziari a beneficio della società di calcio, ma proviene dal c.d. vivaio della società.
In questo caso, come sarà meglio rappresentato nel successivo paragrafo, la società di calcio non può valorizzare contabilmente il diritto nel bilancio d’esercizio (nota) . Ciò in quanto il criterio del costo storico appare inderogabile non solo ai sensi civilistici ma anche nella raccomandazione contabile n. 1 della FIGC.
Con riferimento alla data contabile della prima rilevazione in bilancio della valorizzazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, è evidente che questa debba riferirsi senz’altro non alla data di sottoscrizione del contratto di cessione bensì dalla data di concessione del visto di esecutività del contratto concessa dalla Lega Nazionale della Serie di riferimento in cui milita la società sportiva. (nota) Tale circostanza assurge rilevanza in quanto da questa data sorgono gli effetti della rilevazione contabile nel bilancio della cessionaria (rilevazione dell’acquisto del diritto al costo) e per la cedente (rilevazione del credito v/ soc. cessionaria ed eventuale Plusvalenza/Minusvalenza).
Di seguito è riportata una matrice degli effetti contabili della cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori tra la società di calcio cedente e la cessionaria.


Tav. 1 - Effetti contabili della cessione dei diritti tra la società di calcio cedente e cessionaria

Cessione diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori Società di calcio cedente Società di calcio cessionaria
Effetti contabili alla data di trasferimento (visto di esecutività lega n. P.) Credito v/ soc. Cessionaria ed eventuale plusvalenza/minusvalenza Iscrizione al costo

 
 
È interessante rilevare che la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC disciplina con precisione la circostanza per la quale l’effetto contabile della cessione diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori segue la data della concessione del visto di esecutività del contratto concessa dalla Lega Nazionale della Serie di riferimento in cui milita la società sportiva. Tale precisazione - che fuga il dubbio circa l’impossibilità di seguire un’ipotesi alternativa che riferisce tale trasferimento alla data del deposito del contratto di trasferimento alla Lega Calcio o alla data di sottoscrizione del contratto stesso tra le società - evita qualsiasi tentativo di effettuare politiche di bilancio. Ciò in relazione alla possibilità di posticipare o anticipare la contabilizzazione in argomento prima del 30 giugno o dopo tale data di chiusura dell’esercizio amministrativo delle società sportive.
Ricordiamo, a tale proposito, che le società di calcio professionistiche chiudono il bilancio d’esercizio al 30 giugno.
La raccomandazione contabile n. 1 della FIGC - diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori - prevede tre differenti modalità di trasferimento/acquisizione del diritto in parola, oggetto di regolamentazione contabile:

  • acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori direttamente dall’atleta, tramite sottoscrizione di un contratto, in quanto quest’ultimo non ha in essere alcun vincolo contrattuale con alcuna società - c.d. “svincolato”;
  • acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori direttamente dall’atleta il quale proviene dal vivaio della società cedente;
  • acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori da altra società di calcio titolare di un vincolo contrattuale in essere con il calciatore: pertanto avviene il trasferimento del diritto dalla società cedente alla cessionaria.

Nella seguente tavola sono rappresentate le tre diverse fattispecie di trasferimento del calciatore, con i relativi effetti contabili per le società coinvolte nel trasferimento.


Tav.2 - Trasferimento calciatore ed effetti contabili per le società sportive

Effetti contabile/fattispecie ipotesi Contratto con calciatore c.d. svincolato Contratto con calciatore proveniente dal vivaio Contratto con la società che detiene i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori
Società cedente - Sopravvenienza attiva in C/E Credito v/ soc. cessionaria ed eventuale Plusvalenza/minusvalenza
Società cessionaria Costo del corrispettivo al calciatore in C/E Valorizzazione al costo tra le imm.ni imm.li dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori Valorizzazione al costo tra le imm.ni imm.li dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori

     

Evidenziamo che nei trasferimenti di cui alle fattispecie “Contratto con calciatore proveniente dal vivaio” e “Contratto con la società che detiene i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori” - il corrispettivo versato alla società cedente rappresenta il valore che spetta a quest’ultima per aver messo in condizione la cessionaria di sfruttare le prestazioni sportive del calciatore.
Con riferimento poi a tale fattispecie di trasferimento vale la seguente considerazione.
Le immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili nazionali e internazionali - OIC n. 24 (nota) , IFRS 3 e IAS 38 - devono, tra gli altri requisiti, rispettare il principio della controllabilità. Quindi devono essere liberamente trasferibili dal soggetto titolare del diritto senza la necessità di richiedere il consenso di alcuno. Per tale ragione il capitale umano aziendale non può rientrare tra le immobilizzazioni immateriali nel bilancio d’esercizio in quanto non soddisfa il requisito della controllabilità (nota) . Sebbene i calciatori professionisti contrattualmente siano dei dipendenti della società, essi risultano valorizzati tra le immobilizzazioni immateriali aziendali. Inoltre a supportare la tesi di una contabilizzazione, per certi versi impropria, del diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore tra le immobilizzazioni immateriali, viene a supporto la circostanza per la quale il calciatore può rifiutare il trasferimento ad altra società indipendentemente dalle condizioni economiche di destinazione. Ciò ai sensi del contratto collettivo tra Associazione italiana Calciatori (AIC) e Lega Nazionale Serie A (LN Serie A).
Quindi, ai sensi del principio contabile internazionale IAS n. 38, manca nella fattispecie contabile in argomento il presupposto della controllabilità del diritto ai fini della corretta contabilizzazione tra le immobilizzazioni immateriali del diritto.
A supporto della possibilità di contabilizzazione del diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore, come sancito dalla raccomandazione contabile n. 1 della FIGC, muove la circostanza che ciò che è capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali non è il corrispettivo annuo corrisposto al giocatore, bensì il corrispettivo versato alla società cessionaria per cedere la possibilità di sfruttare le prestazioni sportive del calciatore.
Ciò appare coerente con il criterio civilistico della contabilizzazione al costo storico dei beni a fecondità ripetuta di natura immateriale. Occorre altresì osservare che appare meno certa la correttezza di tale contabilizzazione nel bilancio d’esercizio IAS/IFRS delle società di calcio quotate del diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore. Ciò in quanto non appare rispettato, come citato più sopra, il requisito della controllabilità dell’immobilizzazione immateriale ai sensi del principio contabile internazionale IAS n. 38. A tale proposito viene parimenti in aiuto proprio la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC, che disciplina in maniera complessiva tale posta contabile tipica del bilancio delle società sportive. Tale raccomandazione sancisce in maniera chiara la voce e la natura della posta contabile che deve ospitare il diritto in argomento.


3. La rilevazione contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori

Con riferimento alla precedente Tav. 2 è appena il caso di osservare che la rilevazione contabile in capo al cessionario - e in capo al cedente - avviene soltanto nelle ipotesi seconda e terza rappresentate nel precedente paragrafo. Ciò in quanto il corrispettivo per la cessione del contratto/diritto è corrisposto soltanto nelle ipotesi citate. Infatti, nell’ipotesi del trasferimento di un calciatore c.d. “svincolato”, contabilmente non è rilevata alcuna valorizzazione di bilancio relativamente al diritto stesso.

La cessione del contratto tra una società sportiva e un calciatore professionista - regolamentata dall’art. 95 del NOIF - viene, come citato, definita dalla raccomandazione contabile n. 1 della FIGC: “cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori”.
Tale diritto rappresenta, contabilmente, una voce patrimoniale attiva fissa di natura immateriale. (nota) La raccomandazione contabile n. 1 della FIGC disciplina anche, in maniera perentoria, la voce contabile che deve ospitare il diritto in argomento. Tale voce, pertanto, deve essere, secondo la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC, denominata “diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori” nella voce B1.8 dello stato patrimoniale.
Essa è assimilabile ai diritti di concessione e diritti simili. (nota)
Tale impostazione appare condivisibile in quanto i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, analogamente ai diritti di concessione e simili, non rispettano il requisito della controllabilità, disciplinato dal principio contabile internazionale IAS n. 38 - immobilizzazioni immateriali.
L’aspetto che giustifica il valore iscritto in bilancio, per la società cessionaria dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, economicamente è rappresentato dal vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzare le prestazioni sportive del calciatore. (nota) Tali prestazioni, infatti, si presume che possano apportare benefici economici significativi alla società cessionaria. Pertanto il prezzo pagato dalla cessionaria alla cedente, e iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, rappresenta proprio il valore - attuale - dei benefici economici finanziari pluriennali futuri che tale società cessionaria ricaverà per il periodo contrattuale.
È appena il caso di osservare che tale corrispondenza tra prezzo, valore e flussi economici futuri appare coerente con quanto rappresentato dalla disciplina contabile internazionale in tema di impairment test delle immobilizzazioni immateriali. (nota) Il valore dei flussi economici finanziari futuri pluriennali rappresenta dunque il beneficio rinveniente dalla situazione di vantaggio cui si trova la società cessionaria del diritto in parola. (nota)
Appare altresì evidente che il momento in cui deve avvenire la contabilizzazione del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore in capo alla cessionaria è il momento in cui viene concesso il visto di esecutività del contratto dalla Lega Nazionale Professionisti di riferimento della società di calcio sottoscrittrice del contratto stesso.
La ragione economico - contabile relativa alla presenza/iscrizione del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore nel bilancio d’esercizio può essere individuata nelle seguenti fattispecie:

  • aver contribuito alla formazione del reddito d’esercizio dell’ultimo/negli ultimi periodi amministrativi;
  • previsione di contribuire nei prossimi esercizi amministrativi alla formazione del reddito.

Bisogna sottolineare, in proposito, che la rilevazione nell’attivo fisso immateriale della voce “diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore” ha la sua ragion d’essere proprio nel maggiore flusso economico finanziario che tale risorsa intangibile garantisce di procurare alla società nei prossimi esercizi.
È evidente l’analogia da un punto di vista economico contabile con gli intangible assets e il goodwill acquisito a titolo oneroso, così come disciplinati dai principi contabili internazionali. Infatti, tali valori immateriali s’iscrivono al costo d’acquisto e sono tenuti nel sistema dei valori di bilancio qualora sia riconosciuta - testata - la loro capacità di produrre un beneficio economico futuro per l’azienda, ovvero un sovra reddito per l’azienda stessa.
Come già anticipato, il valore iniziale, inteso come la rilevazione iniziale da iscrivere in bilancio della cessionaria, è il costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore. Gli oneri accessori sono verosimilmente rappresentati dai compensi spettanti agli agenti del calciatore che hanno mediato il trasferimento. (nota)
La raccomandazione contabile n. 1 della FIGC specifica che non sono ammesse rivalutazioni di valore del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore, in coerenza con il criterio civilistico del costo storico d’iscrizione della voce. Peraltro la raccomandazione contabile in argomento rimanda, per eventuali eccezioni a tale disposizione, alla disciplina civilistica. Pertanto si può affermare che la voce del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore non può essere rivalutata se tale rivalutazione non deriva da un ulteriore esborso monetario da parte della società.
Tale impostazione appare coerente, peraltro, con la disciplina civilistica, con i principi contabili nazionali e con quanto disposto dai principi contabili internazionali in materia d’immobilizzazioni immateriali. Inoltre tale disposizione è coerente con la prima ipotesi rappresentata nella precedente Tav. 2, in cui è sancito che il diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore non può essere valorizzato qualora non sia acquisito da terze economie, bensì generato internamente. (nota)


4. L’ammortamento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori

Con riferimento all’ammortamento del costo capitalizzato della voce “diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore”, la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC fa espresso riferimento all’art. 2426 c.c. Pertanto tale voce deve essere sistematicamente ammortizzata in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. (nota)
È chiaro, quindi, il riferimento all’obbligo di ammortizzare il diritto in parola, sebbene l’arco temporale appare verosimilmente maggiore in proporzione alla più giovane età dell’atleta oggetto di contratto. (nota)
Il momento nel quale occorre iniziare ad ammortizzare il diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore, secondo la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC, è quello in cui l’atleta inizia a prestare la propria attività nella società sportiva acquirente ovvero nella stagione nella quale è avvenuto il trasferimento. Pertanto la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC dà la facoltà al redattore del bilancio di scegliere tra le seguenti due alternative in merito all’inizio dell’ammortamento:

  • data d’inizio dello svolgimento delle prestazioni sportive nella società acquirente;
  • data di avvenuto tesseramento del calciatore da parte della società cessionaria.

Osserviamo, a tale proposito, che, nella seconda ipotesi, tale data deve considerarsi quella nella quale viene concesso il visto di esecutività da parte della lega nazionale professionisti al contratto siglato tra la società cedente e la cessionaria il diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore.
Ai fini dell’individuazione del piano di ammortamento del diritto pluriennale alle prestazioni sportive del calciatore, la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC specifica le seguenti indicazioni in merito all’ammortamento:

  • deve essere effettuato a quote costanti;
  • non deve superare i cinque anni ai sensi della legge n. 91/81 e del NOIF;
  • il periodo deve coincidere con la durata del contratto depositato in Lega, se inferiore o uguale a cinque anni.

Rileviamo che la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC specifica che, ai fini dell’individuazione del periodo di ammortamento del diritto, bisogna considerare soltanto ciò che viene riportato nel contratto che lega il calciatore alla società. Ciò senza possibilità di alcuna deroga.
La raccomandazione contabile n. 1 della FIGC specifica, inoltre, che qualora il calciatore professionista inizia la propria attività sportiva successivamente all’inizio del campionato, occorre utilizzare il calcolo pro rata per la prima quota di ammortamento relativa al primo esercizio di attività del calciatore nella società cessionaria del diritto. Tale impostazione è coerente con il principio della competenza economica ai fini della redazione del bilancio d’esercizio civilistico. Bisogna inoltre osservare che l’applicazione di tale principio, secondo la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC, deve proprio trovare ragione nel principio economico per il quale alla prestazione sportiva del calciatore professionista corrisponde un surplus economico finanziario derivante dai maggiori flussi di cui beneficia la società sportiva per le maggiori vendite di biglietti, diritti tv, merchandising, pubblicità e sponsorizzazioni. Tale indicazione appare coerente con i principi che regolano la disciplina delle immobilizzazioni immateriali secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Con riferimento alla disciplina dell’ammortamento, la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC precisa inoltre due indicazioni:

  • l’ammortamento deve essere fatto individualmente per ciascun diritto;
  • deve essere esposto nell’attivo di bilancio il valore del diritto al netto degli ammortamenti già effettuati (valore contabile netto).

È interessante analizzare la disciplina relativa alla c.d. ricuperabilità del valore dei diritti disciplinata dalla raccomandazione contabile n. 1 della FIGC - paragrafo C.III. (nota) Tale paragrafo prevede n.2 differenti tipologie di fattispecie:

  • abbandono definitivo dell’attività agonistica in pendenza di contratto da parte del calciatore (es. grave infortunio);
  • sospensione dell’attività agonistica in pendenza di contratto da parte del calciatore (es. infortunio che rende incerta la prosecuzione dell’attività).

Nella prima ipotesi, il paragrafo C.III della raccomandazione contabile n. 1 della FIGC prevede che il valore contabile netto del diritto debba essere svalutato integralmente in conto economico nel momento in cui è venuta meno, in maniera definitiva, la capacità da parte del calciatore di produrre benefici economici futuri per la società titolare del diritto.
Tale svalutazione nel conto economico deve essere rilevata al netto dei proventi derivanti dal contratto assicurativo stipulato dalla società titolare del diritto per la fattispecie dell’infortunio. Parimenti, anche nel secondo caso (sospensione), occorre effettuare una svalutazione.
In tale caso, però, la svalutazione deve corrispondere al grado d’incertezza insito nell’effettiva possibilità di recupero dell’attività da parte del calciatore stesso. Inoltre, anche in questo caso, la svalutazione in conto economico del diritto deve essere esposta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo derivante dal ricavo ricevuto dalla società da parte della compagnia assicurativa, a seguito dell’infortunio dell’atleta.


5. La cessione del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore

È, infine, necessario analizzare la disciplina relativa alla c.d. alienazione del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore disciplinata dalla raccomandazione contabile n. 1 della FIGC - paragrafo C.IV. (nota) Tale paragrafo prevede che, qualora il diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore venga alienato, occorre eliminare il valore netto contabile - al netto degli ammortamenti - della voce diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore nelle immobilizzazioni immateriali. Parimenti occorre aprire il conto finanziario - crediti lega c/trasferimenti ovvero crediti v/ società estera per trasferimenti internazionali, per lo stesso importo, nell’attivo circolante di bilancio. Nell’ipotesi di alienazione del diritto, contabilmente possono prodursi le quattro diverse fattispecie contabili, rappresentate nella seguente Tav.3.


Tav. 3 - Alienazione diritto e rilevazione contabile

Prezzo cessione/rilevazione contabile  Rilevazione contabile nel bilancio della società alienante
1. Prezzo cessione = valore netto contabile diritto Eliminazione valore diritto e rilevazione credito v/ lega/altra società estera di pari importo
2. Prezzo cessione < valore netto contabile diritto Eliminazione valore diritto e rilevazione credito v/ lega/altra società estera di pari importo e la differenza tra le Minusvalenze da iscrivere tra gli oneri straordinari
3. Prezzo cessione > valore netto contabile diritto Eliminazione valore diritto e rilevazione credito v/ lega/altra società estera di pari importo e la differenza tra le Plusvalenze da iscrivere tra i proventi straordinari
4. Prezzo cessione e nessun valore del diritto (caso calciatore originariamente acquisito come “svincolato”) Sopravvenienza attiva tra i proventi straordinari

  


Chiariamo, infine, che la raccomandazione contabile n. 1 della FIGC precisa che la collocazione nel conto economico delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze da alienazioni del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore debba essere iscritta tra i proventi o gli oneri straordinari. Ciò perché la compravendita del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore rientra nelle operazioni di gestione straordinaria.
Tale impostazione appare quantomeno passibile di diversi orientamenti interpretativi. La raccomandazione contabile n. 1 della FIGC giustifica tale impostazione con la constatazione che il core business, la gestione ordinaria caratteristica della società di calcio è soltanto quella dell’organizzazione, formazione e gestione delle squadre di calcio per la partecipazione ai tornei sportivi. Pertanto, secondo questa interpretazione, la compravendita dei diritti pluriennali alla prestazione sportive dei calciatori rientrerebbe nelle operazioni che esulano proprio con l’organizzazione, formazione e gestione delle squadre di calcio.
Questa interpretazione sembra impropria poiché il c.d. calciomercato, ovvero l’acquisizione e la vendita dei diritti pluriennali alla prestazione sportive dei calciatori, rappresenta molto spesso proprio il core business e la gestione ordinaria caratteristica e “distintiva” per l’attività e la corretta ed economica gestione delle società di calcio. (nota) Pertanto, si ritiene che le sopravvenienze, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento del diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore debbano rientrare tra le dinamiche economiche tipiche della gestione caratteristica della società sportiva.
È a tale proposito che le UEFA Financial Fair Play Regulations 2010 includono tra i costi e i ricavi c.d. rilevanti ai fini del calcolo del break even le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento dei calciatori. Pertanto, l’inserimento nel risultato della gestione caratteristica delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal trasferimento dei calciatori appare coerente con l’impostazione individuata dall’UEFA in tema di Financial Fair Play.

 

DOI 10.4439/pfs8

                                                                                                                                                           

 

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