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Pianificazione fiscale e societaria

Contenzioso

18 Marzo 2012 • di Claudio Caprio

Secondo round per la definizione delle liti fiscali minori: riapertura dei termini con il “milleproroghe”

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Rimandiamo ai contenuti del precedente articolo per gli aspetti sostanziali della disciplina; nel presente esaminiamo le novità introdotte, fornendo alcuni chiarimenti resi dall’Amministrazione Finanziaria.

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Sommario(nota)

1.Premessa
2.Successo dell’istituto
3.Nuove scadenze, vecchi adempimenti
4.Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia: la pendenza della lite


1. Premessa

Nel precedente intervento si era segnalata l’opportunità, prevista entro il 30 novembre 2011, di avvalersi della sanatoria fiscale per le liti tributarie “minori” introdotta dall’art. 39 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98. Con il decreto “milleproroghe” sono stati riaperti i termini per accedere all’istituto. Si ha, dunque, tempo fino al 2 aprile 2012 per fare pace con il Fisco e chiudere definitivamente, con pagamento ridotto, ogni contenzioso.

 

2. Successo dell’istituto

L’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011) è stato di recente modificato dall’art. 29, comma 16-bis del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha essenzialmente riaperto i termini per accedere alla definizione delle liti fiscali minori, cioè d’importo non superiore ai 20.000 euro, pendenti con l’Agenzia delle Entrate.
Il primo round, che prevedeva la definibilità delle liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, ha visto un’adesione dei contribuenti superiore a ogni più rosea aspettativa, secondo ciò che risulta dagli stessi dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate(nota) si parla, infatti, di circa 93.436 versamenti effettuati alla data del 12 dicembre 2011, per un numero di definizioni pari a circa 120.000 controversie e un riscosso pari a euro 138.376.278.
Il successo di quest’operazione, oltre a portare maggiori entrate nelle casse dello Stato, ha alleggerito il carico di lavoro delle Commissioni tributarie, lasciando la possibilità ai giudici di merito di dedicare maggiori risorse ai procedimenti di valore più significativo. Il legislatore, pertanto, ha optato per una riapertura dei termini che si profila come un’ulteriore chance per quei contribuenti che prima ne erano esclusi o che non vi hanno aderito per scelta o dimenticanza.


3. Nuove scadenze, vecchi adempimenti

In particolare, sono definibili tutte quelle controversie che, oltre al limite di valore predetto, risultano pendenti alla data del 31 dicembre 2011 (in precedenza 1° maggio 2011), previo versamento degli importi dovuti da effettuarsi entro il 31 marzo 2012 (in precedenza 30 novembre 2011). Poiché il 31 marzo cade di sabato, l’adempimento è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.L. 13 maggio 2011, n.70, e cioè al 2 aprile 2012.
Per effetto di detta integrazione, quindi, sono definibili tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti d’irrogazione sanzione e ogni altro atto d’imposizione per le quali:
• alla data del 31 dicembre 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
• prima dell’entrata in vigore della Legge n. 14/2012 (quindi prima del 27 febbraio 2012) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva, ossia una pronuncia giurisdizionale non cautelare passata in giudicato, resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Oltre, dunque, alle controversie che già rientravano nell’ambito della prima definizione, cioè quelle già pendenti al 1° maggio 2011, le quali vedono riaprirsi di nuovo la possibilità di esperire l’istituto deflattivo, accedono alla sanatoria anche quelle nuove cause che sono state instaurate nel periodo che va dal 2 maggio al 31 dicembre 2011, ovviamente a parità delle altre condizioni già richieste dall’art. 39, comma 12 del D.L. n. 98/2011.
Rispetto alle precedenti cause, per definire le quali bisognava ricordarsi di due date – la prima relativa al versamento (30 novembre 2011) e la seconda relativa alla presentazione della domanda di definizione (2 aprile 2012) – oggi è prevista soltanto una data entro la quale effettuare i due adempimenti, coincidente appunto con il 2 aprile 2012.
Entro tale data, infatti, bisogna ricordarsi sia di effettuare il versamento con le medesime modalità di prima (F24 riportante il codice tributo 8082) sia di operare la trasmissione telematica della domanda di definizione.
Il pagamento, lo si ribadisce in quanto nulla è cambiato, deve essere effettuato in un’unica soluzione pena l’inefficacia di tutta la sanatoria.

 

4. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia: la pendenza della lite

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, con circolare n. 7/E del 15 marzo 2012, ha voluto chiarire alcuni aspetti della definizione delle liti minori affrontati in precedenti documenti di prassi (vedasi circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 e risoluzione n. 107/E del 23 novembre 2011).
Richiamando una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (sent. 27 settembre 2011, n. 19693) si è voluto specificare meglio il concetto di pendenza della lite, in particolar modo con riferimento a quelle cause che risultano proposte oltre i termini di decadenza previsti dalla legge per l’impugnazione, al solo fine di accedere all’istituto della sanatoria.
Con la precedente circolare n. 48/E 2011, si era affermato che erano ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi – in sé inammissibili – proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (quali, ad esempio, la sottoscrizione), purché prima del 6 luglio 2011 non fosse intervenuta pronuncia definitiva d’inammissibilità. Con la citata sentenza di settembre, però, è stato statuito che in tema di condono (sebbene riferito a quello di cui alla L. n. 289/2002) vigerebbe il principio generale secondo cui “…l’impugnazione tardiva a fini meramente strumentali (e cioè per creare artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, grazie a provvedimenti premiali di cui si abbia anticipato sentore), non può sortire l’effetto voluto”.
La fattispecie esaminata dal Supremo giudice aveva a oggetto un contribuente che dopo sei anni dalla notifica dell’avviso di accertamento e dopo che erano già state emesse le relative cartelle di pagamento, aveva impugnato tardivamente l’avviso di accertamento, eccependo di non averne mai avuto conoscenza, nonostante l’evidente prova contraria costituita dalla presentazione di una richiesta di autotutela anteriormente al ricorso.
Nel caso di specie, è apparso evidente la volontà di instaurare la controversia al solo fine strumentale di configurare una “lite pendente” che, ai sensi del predetto articolo 16 della L. n. 289/2002, potesse dare accesso alla definizione agevolata dell’atto impositivo. In tale caso, dunque, la Cassazione ha negato l’accesso all’istituto definitorio affermando, tra l’altro, che la lite può considerarsi pendente solo se possa considerarsi “reale” e cioè provvista di un margine d’incertezza in merito all’esito della stessa, sia in capo al contribuente sia all’Amministrazione
Pertanto l’Agenzia ha voluto chiarire che l’affermazione citata nella precedente circolare n. 48, va correttamente intesa alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, dovendosi ritenere necessario, ai fini della definibilità, che la controversia “sia instaurata per tutelare un obiettivo interesse ad agire diverso dalla mera aspettativa della definizione”.
E in effetti, se si pensa alla ratio dell’istituto, una soluzione interpretativa differente avrebbe come conseguenza solamente un incremento dei contenziosi (artatamente instaurati per accedere alla definizione) e non, viceversa, un abbattimento degli stessi come vorrebbe il legislatore.

Conclude pertanto l’Amministrazione che “in concreto, non possono ammettersi alla definizione domande riferite a controversie tardivamente instaurate ove, sulla base di elementi oggettivi desumibili dalla complessiva vicenda giudiziaria e amministrativa, da indicare tassativamente nella motivazione del diniego, si possa ritenere fondatamente che il contribuente abbia precostituito la pendenza della controversia al solo fine di beneficiare della definizione”.

 

 

 

 

 

 

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