Cultura aziendale
e tecniche di gestione

Login utenti

Password dimenticata?

Responsabilità sociale e compliance

Sicurezza sul lavoro

10 Novembre 2011 • di Roberto Rocchegiani

L’accountability della formazione

effettua il login per scaricare il pdf

mi piace

L’accountability registra tutte le fasi in cui si articola il percorso formativo dei lavoratori. È un’informativa che tiene anche conto dell’aggiornamento delle nostre procedure di lavoro in sicurezza, effettuata sulla base delle proposte individuali che arriveranno da chi ha appena effettuato il corso di formazione. In questo mio ultimo contributo utili facsimili integrano la spiegazione dei passaggi operativi finalizzati al completamento del programma formativo

Commenta (0 presenti)

 

Sommario

1. Premessa “poetica”, ma non troppo…
2. Informazione e formazione: precisazioni
2.1 Informazione
2.2 Formazione
3. Fasi operative della formazione

 

 
1. Premessa “poetica”, ma non troppo…

 

“... Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza”

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI, 116-120)

 

 

Questa frase che Ulisse rivolge ai compagni con i quali s'imbarca, in quello che Dante nel XXVI canto dell'inferno della Divina commedia definisce il folle volo, sono un capolavoro d'eloquenza retorica (fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza), tutta tesa a sminuire il senso del pericolo agli occhi dei suoi rematori.

L’Ulisse dei giorni nostri è il piccolo, a volte piccolissimo, imprenditore, che nell’impeto della quotidiana sopravvivenza, lancia il cuore oltre l’ostacolo!
Molto avventuroso e anche romantico ma insufficiente perché è un comportamento non fondato su un’adeguata preparazione per affrontare i rischi.

La “canoscenza” che per Ulisse era da scoprire, ai nostri tempi è solo da “acquisire”: nei termini del D.Lgs. 81/08 è definita con le parole INFORMAZIONE e FORMAZIONE.

 

Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 integrato con:

  • Legge 7 Luglio 2009, n. 88
  • Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106

 

Estratto:
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
N. 2 articoli (da art. 36 ad art. 37)

 

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro conne
ssi all’attività dell’impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

  

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

  

Il nostro datore di lavoro, l’Ulisse del III millennio, deve radunare la sua truppa, informarla sulla rotta, accertarsi di avere scelto i marinai giusti, simulare alcune manovre con i tempi e la concitazione che potrebbe richiedere la peggior tempesta, e alla fine annotare sul libro di bordo i nomi dell’equipaggio, seguiti dalle firme dei marinai che attestano così la formazione ricevuta.

 


2. Informazione e formazione: precisazioni

2.1. Informazione

È la presa di coscienza di ciò che si andrà a fare; chiaramente questo presuppone a monte un minimo di pianificazione. L’informazione ha molteplici variabili, che vanno dall’orario, alle condizioni climatiche, alle possibili interferenze con altri lavoratori, al luogo, all’utilizzo di attrezzatura e macchinari, ecc.
Il modo più veloce e chiaro per trasmettere un’informativa è la classica riunione che vediamo nei film polizieschi, dove gli agenti , dopo il caffè del mattino, si siedono tutti davanti a una lavagna dove vengono illustrate le operazioni del giorno, le squadre, i pericoli, ecc. Si tratta, quindi, di trovare il metodo più veloce e chiaro per comunicare informazioni e ricevere domande, il tutto accompagnato da un breve documento scritto (numerato progressivamente) firmato per il ritiro (vedi allegati "Consegna informativa" e "Procedura in sicurezza" )

 

2.2. Formazione

Su questo tema si ricade sull’applicazione “Lex aequiparatur tax” , vale a dire, ogni legge applicata equivale a una tassa da pagare. Proponiamo un esempio, ricavato da certa prassi, in cui esplicitiamo i “costi” della tassa da pagare.

  

ESEMPIO

Formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/08 – aula di 20/30 persone, dove un consulente di qualificata origine elenca le sue 40 slide, con stralci del decreto evidenziati sulle responsabilità dei preposti e dei lavoratori, ripetendo ed enfatizzando l’obbligatorietà nell’uso dei DPI.

Commenti dell’impresa: costo del corso per lavoratore irrisorio, a parte che abbiamo dovuto fermarli due ore, comunque hanno firmato il verbale di formazione. (La tassa è dunque pagata).

Commenti del lavoratore: poveri preposti! Ma da noi chi sono ? E comunque due ore per dirci che dobbiamo portare l’elmetto, che poi non porta nessuno. Scusa, ma le due ore erano pagate? Si ! Meno male…

 

Siamo molto lontani da quello che ci chiede il legislatore, ma siamo anche lontani da una sana gestione delle risorse umane, e soprattutto siamo lontani da quello che possiamo fare per evitare gli infortuni, perché la “tempesta” potrebbe arrivare da un momento all’altro, e in quella situazione non avremmo la possibilità di spiegare ai nostri marinai come fare una “gassa d’amante”.

 

3. Fasi operative della formazione

Formazione FASE I
La formazione non può essere svolta senza la verifica di quelli che sono realmente i fabbisogni formativi; la prima verifica sarà, quindi, quella di creare un archivio con attestati di formazione e censimento dell’attività formativa. È inutile ripetere lo stesso corso alle stesse persone sulla stessa materia; sarà molto più utile verificare quali corsi possono completarne il loro curriculum formativo.

Formazione FASE II
Il nostro DVR non sarà sicuramente un documento prodotto dal nostro consulente, dove vengono annoverati tutti i rischi esistenti sul pianeta della metalmeccanica, senza un minimo riferimento alle nostre macchine, ai nostri prodotti chimici, ai nostri rischi specifici (rumore, vibrazioni, ecc.). Sarà, bensì , un documento asciutto e leggibile anche da un comune mortale, che si concluderà con un semplice schema che racchiude i rischi più elevati e i percorsi di miglioramento per abbatterli. E sicuramente nel nostro DVR non diremo che il miglioramento sarà conseguito con l’utilizzo dei DPI (che non è un miglioramento ma un adempimento), ma affermeremo che il miglioramento si persegue con la formazione sempre più specifica e mirata dei nostri lavoratori per far conoscere il pericolo, gestendo le loro azioni in modo da eliminare la probabilità di accadimento.
E visto che a volte risulta impossibile diminuire la gravità dell’infortunio, eliminandone la possibilità di accadimento, ponendo probabilità = 0, ne annulleremo l’effetto (rischio = probabilità x danno).
Badate bene, non ho parlato di ridurre la probabilità , ma di azzerarla. Il miglioramento che tende a ridurla è un autogol, è come se dichiarassimo: “stiamo facendo di tutto per diminuire gli infortuni gravi da cinque in un anno a tre”. State dichiarando che tre persone potrebbero subire infortuni gravi… praticamente vi state autodenunciando.


Formazione FASE III
Ora è tutto più chiaro, sappiamo quali sono le “materie” da approfondire e i “discenti” da formare. Ora il lavoro può passare al responsabile delle risorse umane, il quale presenterà un piano formativo alla direzione con in evidenza le fonti di finanziamento accessibili (Fondimpresa, CNA, Camera di Commercio, ecc.).
Attenzione! La mano lunga delle organizzazioni finalizzate alla formazione potrebbe impossessarsi del vostro buon lavoro e trasformarlo in un semplice foglio di carta (attestato), che se va di lusso, vi viene inviato in copia, altrimenti dovrete ricercarlo, chiedendo cortesemente ai lavoratori di farvene una copia.
Facciamo un passo indietro. Prima di passare tutto alle risorse umane, effettuate voi la ricerca dei formatori; sarebbe il massimo se riusciste voi stessi a partecipare alla formazione, chiedendo questo investimento alla Direzione, motivati dal fatto che se mandiamo al corso cinquanta persone, e poi verifichiamo che la formazione non è stata adeguata, dovremmo ripeterla.

Formazione FASE IV
Nella vostra verifica, avrete sicuramente scelto il Docente che:

  1. effettua la formazione rilasciando la documentazione scritta e soprattutto quella proiettata (i famosi files di power point, coperti dal segreto del controspionaggio…);
  2. effettua un test di verifica dell’apprendimento, che potrà riconsegnarvi in copia con tanto di valutazione (non è detto che tutti debbano superare la formazione al primo turno, nella prevenzione il “6 politico” può costare caro);
  3. effettua un" test di gradimento" dei discenti al corso (relazionandovi sui risultati);
  4. consegna l’"attestato di formazione" (e non di partecipazione, non siamo ad una corsa campestre!) in duplice copia originale al vostro ufficio del personale (uno per il discente e l’altro per l’archivio HR) .

Formazione FASE V
Che fatica! Adesso per un bel pezzo siamo a posto!
Mi dispiace ma adesso tocca a voi. Scorrete un attimo questo testo e tornate al punto 14 del decreto.
Letto?
Bene! Con un semplice programma in Access, potrete creare un database dove elencare tutta l’attività formativa svolta dai vostri discenti; questo vi permetterà di stampare un “
libretto formativo del lavoratore”.
Il libretto aggiornato andrà consegnato al lavoratore che avrà così evidenza (accountability) sia d
el vostro operato sia della sua maturazione professionale .
Questo particolare lo ritroverete poi tra le evidenze collegate alla valutazione dello stress da lavoro correlato.
Ultimo sforzo, e poi potremmo dirci entrambi soddisfatti.
Effettuiamo un’informativa, che avrà come tema l’aggiornamento delle nostre “attuali” procedure di lavoro in sicurezza, che verrà effettuata sulla base delle proposte individuali che arriveranno da chi ha appena effettuato il corso di formazione.

 

Ora non temiamo più alcuna tempesta, possiamo salpare!

                                                                                                             DOI   10/4439 rsc20             

 

 

Commenta (0 presenti)

Visualizza articoli per

Funzione
Settore
Rivista

Ricerca