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Responsabilità sociale e compliance

Sicurezza sul lavoro

27 Luglio 2012 • di Roberto Rocchegiani

La pianificazione e il DUVRI

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Non esiste prevenzione senza una buona pianificazione

 

In Italia tutto quello che rappresenta un atto “dovuto” in termini di legge, si trasforma in un acronimo. Un esempio è dato dalle varie imposte che utilizzano le sigle IVA, IRPEF, IRES, ecc. e ora anche IMU.
La rappresentazione del Documento Unico della Valutazione dei Rischi per Interferenze con l’acronimo “DUVRI” lo rende molto più complicato di quello che effettivamente è e lo fa sembrare addirittura una TASSA.
In realtà stiamo parlando semplicemente, di buona educazione civica ….

Supponete di essere nel vostro condominio e di aver deciso di fare alcuni fori sulla parete con un trapano a percussione. Sicuramente sarete attenti nello scegliere un orario al di fuori di quelli vietati dal vostro regolamento condominiale, e magari avviserete il dirimpettaio che alle ore 10,00 del giorno dopo, farete un po’ di rumore. Bene! se tutto questo lo mettete in forma scritta, avrete stilato un DUVRI.

Chiaramente nelle realtà industriali e di cantiere, le interferenze sono maggiori e soprattutto i danni potenzialmente arrecabili a terzi sono più seri, ma l’approccio “civile” è proprio questo; non un semplice foglio da stilare e controfirmare, ma una riunione in cui s’immaginano i vari scenari lavorativi e le modalità di protezione dei lavoratori in interferenza.

Vediamo com’è trattato dal nostro D.lgs. n. 81/08.

 

Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 integrato con:

  •  Legge 7 Luglio 2009 n. 88;
  •  Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n. 106

Estratto:

 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
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2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)


2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)


3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente).
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)


3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.


3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)


4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.


5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"
. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.


7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.


8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)

 

 
Come riusciamo a tradurre in termini pratici quanto dettagliato dal D.lgs. n.81/08?

 
La verifica delle interferenze ed il costo delle prescrizioni

Prima di procedere con l’analisi dei preventivi e la verifica dell’economicità e della congruità tecnica delle offerte, dobbiamo stabilire il livello d’interferenze che andremo a creare e i relativi costi per la sicurezza.
Per eseguire questa valutazione con il potenziale appaltatore, dobbiamo organizzare un incontro per definire e stabilire quali interferenze avremo e quale sarà il costo per renderle compatibili.

In effetti, potremmo avere tre tipi d’interferenze:

  1. Interferenze per le quali non occorrerà preventivare costi aggiuntivi per la sicurezza, ma sarà sufficiente una riunione di coordinamento. È il caso in cui aggiungendo una ditta di muratori in un cantiere dove ci sono altre ditte di muratori, tutti svolgerebbero il medesimo tipo di attività con la medesima Valutazione dei Rischi.
  2. Interferenze che si renderanno compatibili solo dopo aver attrezzato l’area e fornito di ulteriori DPI ai lavoratori in interferenza, quindi costi aggiuntivi per la sicurezza. È il caso in cui se eseguissimo dei lavori con emissione di rumore fino a 86 Db in ambiente dove tale soglia non è stata mai raggiunta, dovremmo dotare tutti i lavoratori in interferenza di DPI cuffie o otoprotettori, inserire delle sirene in caso di emergenza con suono superiore agli 86 DB o con segnale luminoso, aggiornare il protocollo sanitario ecc.
  3. Interferenze che sono giudicate incompatibili, con la presenza di altro personale, per impossibilità di proteggerli con DPI e o DPC. I costi aggiuntivi da identificare riguarderebbero un’eventuale turnistica che permetta ai lavoratori di non interferire tra di loro. Ad esempio emissioni radiazioni per RX su strutture, sabbiatura elementi in acciaio, taglio e carteggiatura di legno duro, ecc.

Altro elemento da non sottovalutare è il livello di “rischio aggiuntivo”.

Un’organizzazione che normalmente opera in ambienti a rischio basso, avrà formato i suoi lavoratori per tale livello. In particolare, secondo l’ultimo accordo Stato-Regioni sulla formazione, il lavoratore che opera in ambienti definiti a rischio BASSO deve aver effettuato una formazione generica di 4 ore ed una formazione specifica di altre 4 ore, per un totale di 8 ore. Ma se quel lavoratore venisse poi impiegato in un ambiente lavorativo diverso, che per natura è già definito dall’accordo Stato-Regioni a rischio ALTO, le 8 ore di formazione risulterebbero insufficienti.
Il Committente, nella fase di “definizione dei costi della sicurezza e di verifica delle interferenze” dovrà quindi comunicare all’appaltatore il livello di rischio del cantiere e i requisiti “formativi minimi” per quei lavoratori che impiegherà nell’appalto.

Se il livello di rischio del cantiere è ALTO, l’appaltatore dovrà provvedere ad integrare la formazione dei suoi lavoratori con ulteriori 8 ore sui rischi specifici (incrementali), così come previsto dall’accordo Stato-Regioni.

Stesso dicasi per gli addetti alla squadra antincendio. Se il committente richiede che ogni appaltatore sia autonomo per quanto riguarda la gestione delle emergenze, la formazione degli addetti dovrà essere riferita al livello di rischio presente nel cantiere del committente.

 

Sui costi “per la sicurezza” non si fanno sconti!

Il costo che si riferisce alla “gestione” delle interferenze, dovrà apparire in ogni offerta e non sarà “comprimibile”. Purtroppo molti traducono questa sottile valutazione con un automatico inserimento di una cifra fissa o in percentuale per assolvere la “tassa” della valutazione, ad esempio il 5%.

Ipotizzando che l’appalto finisse in mano ad un Ente accertatore (speriamo non sia un magistrato) e questo chiedesse come abbiamo valutato e calcolato i costi della gestione dell’interferenza, la nostra risposta non potrà essere “In percentuale”, perché starebbe a significare che quest’analisi non l’abbiamo fatta.

 

Stanno per iniziare i lavori

Dopo giorni, a volte mesi dalla stipulazione del contratto di appalto, i lavoratori si accingono a iniziare i lavori. La realtà prevista a suo tempo e le conseguenti interferenze potrebbero collimare, oppure ci potremmo trovare in una situazione totalmente diversa (avanzamenti in ritardo, mancato arrivo di alcuni materiali, accelerazione di alcuni appalti ecc.)
Dobbiamo accertare se le condizioni previste in sede contrattuale possono essere confermate. Si esegue quindi un sopralluogo congiunto e un relativo verbale con TUTTE le parti in causa. Può sembrare una ripetizione ma vi assicuro che dalla progettazione alla realizzazione i cantieri cambiano aspetto e pericoli nuovi si aggiungono a quelli già preventivati, aumentando il rischio per i lavoratori.

 

Iniziano i lavori

Questa è la fase dove tutte le nostre teorie e le scartoffie firmate e controfirmate vanno trasformate in pratica. Il coordinatore dei lavori e i preposti, dovranno attuare tutte le “prescrizioni” previste nel nostro DUVRI al fine di poter garantire il livello di rischio stabilito in sede contrattuale.
L’operato del preposto, dovrà avere un’evidenza oggettiva, quindi diventa fondamentale la compilazione di una o più check list di controllo, con cadenza almeno giornaliera.
Nelle check list annoteremo tutte le conformità al DUVRI e per le non conformità dovremo annotare quale AZIONE CORRETTIVA è messa in atto, o in mancanza di tempi e risorse quale AZIONE EQUIVALENTE ALTERNATIVA ci garantisce la continuità dei lavori senza aumentare il livello di RISCHIO.
Diviene importante dare evidenza dei RICHIAMI effettuati ai lavoratori, quindi annotare sempre il richiamo e in caso di reiterazione applicare le formalità previste dai CNL e dagli accordi contrattuali (multe, sospensioni, espulsioni, lettere di richiamo e di licenziamento).

Sì, la VIGILANZA del preposto deve essere una cosa seria, il lavoratore non deve scendere a patti con l’utilizzo dei DPI e con il rispetto delle prescrizioni, deve sapere che ad ogni leggerezza corrisponderà un richiamo, motivato, discutibile, educato ma …… inevitabile.

 

Strumenti per comunicare ai lavoratori le prescrizioni del DUVRI

La difesa che il lavoratore, sottoposto a richiamo o peggio a sanzione, utilizzerà, sarà l’“ignoranza”, “…. non lo sapevo, ….. dove sta scritto, ….. abbiamo fatto sempre così, …. così non lavoriamo più, ……. nessuno mi ha fornito questo DPI”, ecc. ecc.
È la nostra prima prova delle cosiddette “evidenze”. Se non abbiamo in mano un documento che possa smentire questa “ignoranza”, siamo colpevoli. Sì! COLPEVOLI! Colpevoli e quindi punibili ai sensi del 81/08 o peggio del codice di procedura Penale (nei casi d’infortuni gravi o gravissimi).

È per questo che molti imprenditori non calcano la mano sull’adozione delle misure di sicurezza, perché partono già sconfitti in partenza. Non hanno effettuato un’informativa scritta e controfirmata, non hanno apposto avvisi in bacheca, la cartellonistica di sicurezza è insufficiente, non hanno verificato i DPI o peggio li hanno consegnati senza una firma di ricevuta da parte del lavoratore, non hanno dato al lavoratore la possibilità di avere un’adeguata formazione oppure non ne hanno verificato l’apprendimento, non hanno mai sanzionato in maniera seria i lavoratori, chiedono tempi brevi di realizzazione senza curarsi della sicurezza, non danno il “buon esempio” indossando per primi i DPI, ecc. ecc.

 

I sub-appalti

Non esiste nessuna organizzazione, per quanto certificata o tendente alla perfezione dal punto di vista della prevenzione, che non abbia inciampato almeno una volta nelle scatole cinesi dei SUB-APPALTI.
Sì, perché tutte le procedure e le discussioni sono sempre effettuate con l’azienda, definiamola “madre”. Poi dopo alcuni giorni che l’appalto ha avuto inizio, visto il ritardo già accumulato, è richiesto al committente di accettare l’inserimento di un sub-appaltatore, e qui i tempi sono più ristretti, il committente vede avvicinarsi la scadenza e quindi acconsente, mettendo in cantiere per la maggior parte dei casi un RISCHIO IMPONDERABILE.

Ecco perché nel titolo di quest’approfondimento ho parlato di PIANIFICAZIONE.

La PIANIFICAZIONE non può limitarsi al classico GANTT con le varie attività in concatenazione che garantiscono poi il conseguimento degli avanzamenti fino all’ultimazione dei lavori. La PIANIFICAZIONE deve essere un serio piano d’impiego di risorse con uomini e competenze. In questa fase, se la pianificazione è ben strutturata potremmo approfondire l’analisi con la forza a disposizione dell’appaltatore e scoprire che stiamo per affidare il nostro lavoro a quello che gli anglosassoni chiamano GENERAL CONTRACTOR, cioè un gestore di contratti di sub-appalto.
Và tutto bene, l’importante ripetere per n volte la nostra analisi delle interferenze, quindi incontrare i preposti di tutte le ditte e stabilire con TUTTI le STESSE regole e prescrizioni, analizzando ogni sub appalto come se fosse un appalto a sé stante, con la sua documentazione, la verifica della formazione del personale, della competenza tecnica, dell’organizzazione, della regolarità contributiva ecc. ecc.
La nostra catena di responsabilità non deve avere anelli deboli, l’anello debole, se pur piccolo ed insignificante, potrebbe vanificare tutte le nostre valutazioni esponendo la nostra organizzazione ad un rischio non preventivato e quindi potenzialmente letale.

 

 

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