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Responsabilità sociale e compliance

Sicurezza sul lavoro

22 Luglio 2011 • di Roberto Rocchegiani

La misurazione dello stress da lavoro correlato: un ottimo strumento per la misurazione del clima aziendale

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Chi si occupa di consulenza aziendale si sarà sicuramente imbattuto molte volte in aziende dove manca la motivazione, mancano i sorrisi, manca quel clima giusto per realizzare al meglio gli obiettivi di produttività e di qualità. Le imprese sono stressate dalla ricerca affannosa della “soddisfazione del cliente”, perché è con il fatturato che si misura la capacità di crescita di un’azienda, è il fatturato che valorizza i rating di affidabilità per l’ottenimento del credito. In questo mio intervento cerco di dimostrare che non tutti gli obblighi normativi vengono per nuocere…

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Un’azienda, può venir valutata da un cliente o da un investitore, già dal primo approccio con i lavoratori, il cosiddetto Front Office, una voce al telefono, un sorriso sincero alla reception, sono tutti elementi intangibili che possono determinare un inizio positivo o negativo del nostro business.
Un clima interno negativo, con i lavoratori che collaborano malvolentieri agli obiettivi dell’’azienda, non concorre certamente a questi intenti e se pur si cresce, le fondamenta sono di sabbia.

 

Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 integrato con:
  • Legge 7 luglio 2009, n. 88;
  • Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106


Estratto:
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

 

Estratto:
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Oggetto: Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Disposizioni transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro il 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.

 

 Il legislatore, quindi, ci fornisce una motivazione in più per analizzare il nostro CLIMA.

Dobbiamo, partendo dal 31 dicembre 2010, iniziare la nostra valutazione, verificando il livello di stress sulla base di una valutazione “necessaria” (preliminare) e una “eventuale”, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare rilevi elementi di rischio da stress lavoro-correlato (SLC) e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rilevino inefficaci.

La forzatura di affiancare una semplice valutazione del CLIMA a una valutazione dei rischi (VDR) da SLC, poteva sembrare eccessiva prima del 2008, ma con gli sviluppi socio/economici di questo ultimo triennio, la gestione del personale è divenuta materia delicata e soprattutto ricca d’insidie.
È bene quindi portare al tavolo del top management, argomenti “intangibili” analizzati dalla VDR da SLC.

La metodologia analizzata è quella proposta dall’ISPESL.


Fonte: sito Ispesl www.ispesl.it


Analizzando l’applicazione per imprese con oltre dieci dipendenti, la proposta si basa sul seguente schema di azioni, molto vicino al ciclo di Deming (metodo PDCA), con l’aggiunta della fase di analisi, prima di procedere alla pianificazione degli interventi e alla verifica dell’efficacia delle azioni correttive.

 

 

Il livello A prevede la raccolta degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili, appositamente predisposta:

 

L’analisi di questi indicatori permetterà l’individuazione del livello di rischio SLC che viene valutato in modo graduale (basso, medio, alto). In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di miglioramento.

 



Se non si rientra in una valutazione di rischio basso, occorrerà mettere in atto delle azioni di miglioramento, e nel frattempo misurare la percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici (es. questionari) che verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di stress occupazionale, bensì quelle dell’organizzazione.

 

Tornando al nostro discorso iniziale sul CLIMA aziendale, è chiaro che se la situazione dello stress da lavoro correlato ha un livello di rischio medio o peggio ancora alto, la naturale conseguenza o genesi del problema si ricollega al CLIMA AZIENDALE.

Nella sessione "Strumenti" di questo articolo, alleghiamo un questionario già compilato da un’azienda che potrebbe rientrare nella media delle PMI con circa cinquanta dipendenti.
Il consiglio è di leggere le domande che appaiono nel questionario soprattutto sotto il profilo della misurazione del CLIMA, al fine di poter trovare un’ulteriore motivazione per sottoporla all’imprenditore e discuterla nei dettagli, in quanto a molte di queste domande è collegato anche il raggiungimento di altri obiettivi come quelli della crescita e della qualità dell’azienda.

 

DOI 10.4439/rsc13
 

                                                      

Simulazione PMI con 50 dipendenti

In allegato una simulazione di valutazione del rischio da stress di lavoro correlato di una PMI con 50 dipendenti

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