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30 Novembre 2011 • di Saverio Sabatini

La comunione legale tra coniugi nell’azienda e nelle società. Parte 2.

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Con il presente lavoro si chiude l’analisi del rapporto intercorrente tra mondo imprenditoriale e regime patrimoniale dei coniugi, con particolare riferimento al rapporto tra comunione legale e partecipazioni societarie. Partendo dalla natura dei suddetti titoli di credito, attributivi, altresì, di diritti amministrativi, si arriverà alla conclusione che anche le quote di società di capitali devono ritenersi suscettibili di caduta in comunione legale. Più articolato il percorso che condurrà ad una soluzione, in merito alle quote di società di persone, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema corte.

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Sommario

  1. Comunione legale e società
  2. Quote di srl e azioni in comunione legale
  3. Partecipazioni in società di persone e comunione legale
  4. Conclusioni

  

1. Comunione legale e società

L’art. 177 lett. a) del codice civile parla di “acquisti”, definizione quanto mai generica, che ha appassionato negli anni gli studiosi della materia, che si sono espressi in merito alla caduta o meno in comunione legale di tutte le partecipazioni societarie o solo di talune.
Considerare le quote di qualunque società (di capitali e di persone) come elementi patrimoniali suscettibili di valutazione economica, comporterebbe la ricaduta in comunione di tutti i tipi di partecipazioni societarie; viceversa la dottrina preferibile (ma vedremo che la più recente pronuncia della Cassazione va nel verso opposto) è orientata a operare un distinguo basato sull’assunzione o meno di responsabilità da parte del socio; la soluzione da ultimo accennata appare come preferibile perché garantirebbe al socio imprenditore di avere massima libertà d’azione ed escluderebbe il coniuge non imprenditore da qualsiasi rischio imprenditoriale. Per comprendere appieno quest’assunto, dunque, possiamo concludere che le quote di srl, le azioni di spa e di sapa (quota di accomandante) e la quota dell’accomandante nella sas, non comportanti assunzione di responsabilità illimitata, cadono in comunione legale dei beni perché trattasi d’investimenti, senza rischio per l’altro coniuge, idonei a ricadere nel patrimonio della comunione legale tra coniugi. Viceversa dovrà escludersi la caduta in comunione legale (nota) per quelle quote (snc, società semplice e accomandatario nelle sapa e nelle sas) comportanti responsabilità illimitata e, quindi, l’applicazione dell’art. 2740 c.c. per il quale chi assume un’obbligazione ne risponde con tutto il patrimonio presente e futuro.
Ma, come vedremo, non è così scontata questa conclusione; vediamo un esempio, prima di passare alla trattazione più specifica.

Tizio e Caia sono coniugati in regime di comunione legale dei beni. Intendono costituire una società in nome collettivo, con capitale di Euro 20.000,00, a mezzo conferimento di un bene dai medesimi acquistato in costanza di comunione legale. È ammissibile una simile costituzione, partendo dal presupposto che requisito essenziale delle società di persone è la pluralità dei soci (nota) ?
Non può essere accolta la posizione di certa dottrina che ravvisa nella comunione legale un autonomo centro d’interessi; la comunione legale, infatti, non è dotata di alcuna autonomia propria e non ha soggettività giuridica separata rispetto ai coniugi, pertanto sarà ben possibile che i coniugi conferiscano un bene della comunione (con il consenso di entrambi), traendone due distinte partecipazioni sociali. Allo stesso modo sarà loro consentita la costituzione di una società di capitali con conferimento di un bene della comunione, assegnando a un solo coniuge la relativa partecipazione sociale e i diritti amministrativi (ivi incluso il diritto di voto), ma sempre tenendo presente che la partecipazione sociale – dal lato eminentemente patrimoniale – ricadrà in comunione legale immediata.


2. Quote di srl (nota) e azioni in comunione legale

Nel paragrafo seguente si analizzerà una sentenza del 2009 della Suprema Corte, nella quale si definiva la quota di società di persone come “bene mobile” e non come diritto di credito, partendo dal presupposto che l’art. 177 lett. a) non contempli i diritti di credito tra i “beni” idonei a rientrare in comunione legale. Tuttavia, a quanto pare, non è soluzione condivisa nemmeno nella giurisprudenza della Corte, se è vero, com’è vero, che altre sentenze concepiscono l’ingresso in comunione legale anche di diritti di credito. Vediamone un esempio:
Cass. civ. Sez. I Sent., 09/10/2007, n. 21098 I titoli di partecipazione azionaria, cosi come le quote di fondi d'investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrano a far parte della comunione legale, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c.. Analoga soluzione, una volta ritenuto che anche i diritti di credito possono essere oggetto di acquisto alla comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a, c.c., deve essere adottata per i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale. Ciò in correlazione con la ratio della norma, che è quella di far entrare nella comunione, in linea generale e salvo le specifiche eccezioni, ogni tipo di "bene" che ciascun coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realtà economica moderna i valori mobiliari tra i quali rientrano i titoli obbligazionari costituiscono una delle forme più diffuse e significative d'investimento della ricchezza.
Dunque, anche definendo le quote di partecipazione in una società di capitali (nella fattispecie azioni) come diritti di credito, tali, per di più, da attribuire anche lo status di socio, si ritiene che queste rientrino nel dettato di cui all’art. 177 lett. a) c.c.
Le azioni, infatti, costituiscono incrementi patrimoniali in quanto titoli di partecipazione, in relazione ai quali è prevalente l’aspetto patrimoniale rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo status di socio. Cerchiamo di capire meglio.

Tizio, prima di sposare Caia e optare per la comunione legale dei beni, era socio di una s.p.a.; oggi, esercitando il diritto di opzione a esso riconosciuto dall’art. 2441 c.c., sottoscrive una quota ulteriore in sede di aumento del capitale sociale: tale quota ricadrà in comunione legale?
Se aderiamo alla teoria in base alla quale le azioni, pur non essendo diritti di credito ordinari, bensì titoli di partecipazione, costituiscono una forma d’investimento non legata all’attività del coniuge imprenditore, non si potrà che concludere per la caduta in comunione immediata delle azioni sottoscritte in sede di aumento (nota) .
Vediamo un altro caso emblematico e molto frequente.

Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia, è titolare di una quota di partecipazione societaria di una società di persone; la società decide di operare una trasformazione in società di capitali, il che comporterà il passaggio, per il socio, a un regime di responsabilità limitata alla propria quota e la perdita della qualifica di socio-imprenditore, con l’assunzione della qualifica d’investitore. Questa soluzione di continuità può comportare la caduta in comunione della quota, post trasformazione?
A parere di chi scrive (nota) , la risposta è positiva, in quanto la quota di partecipazione deve essere considerata quale investimento, il coniuge non imprenditore non assumerà alcun rischio, così facendo prevalere quel favor communionis che sovrintende alla vita dei coniugi, come voluta dal legislatore del 1975.
Certo, tale modifica riguarderà esclusivamente il lato patrimoniale e non quello concernente l’aspetto amministrativo: socio, con diritto di voto, continuerà a essere il coniuge imprenditore, venendo riconosciuto all’altro coniuge un mero diritto di credito.
Non sembra particolarmente pregnante la critica, mossa da parte di taluna dottrina, secondo la quale il fenomeno della trasformazione non potrebbe comportare la caduta in comunione della quota, perché non si tratterebbe di vero e proprio acquisto, ma di mera modifica del tipo sociale. Tuttavia, pur aderendo alla teoria, espressa anche dalla Suprema Corte in plurime occasioni, della continuità dell’ente che si trasforma, non si può sottacere che vi sia un tale stravolgimento di diritti amministrativi e patrimoniali, tale da comportare, necessariamente, la ricaduta in comunione, così equiparando l’operazione straordinaria a un vero e proprio acquisto ex novo.

Ma cosa accade se il coniuge, formalmente non socio (e dunque non risultante nel libro soci – ove esistente – e al registro delle imprese), pretende di esercitare i propri diritti sociali? Tizio e Tizia sono coniugati in regime di comunione legale; Tizio acquista il 70% delle quote della Alfa s.r.l. e ne diviene socio. Dal punto di vista patrimoniale, come detto, la quota deve intendersi di proprietà di entrambe, ma solo Tizio è iscritto nell’apposito registro delle imprese; ora Tizia intende intervenire in assemblea ed esercitare i propri diritti. Potrà farlo? E in che modo?
Pur essendo state avanzate diverse teorie sul punto, si tende a prediligere la visione ai sensi della quale il coniuge non socio può ottenere tale qualifica solo dopo essersi legittimato innanzi alla società nel rispetto delle norme statutarie previste per gli acquisti delle quote societarie o delle azioni e solo dopo aver espletato questo passaggio indispensabile, dovrà essere nominato un rappresentante comune (ex artt. 2347 e 2468 c.c.), che eserciterà i diritti amministrativi per conto dei due coniugi comproprietari.

Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia, acquista una quota della cooperativa Beta: tale quota cadrà in comunione?
Sul punto sembra esserci sostanziale unanimità di vedute: la partecipazione in una cooperativa rappresenta un elemento talmente personale e scarsamente patrimoniale, che non si può pensare di far cadere la quota in comunione con il coniuge non socio. Allo stesso modo, non si ritiene oggetto di comunione legale l’alloggio di cooperativa edilizia assegnato in godimento (nota) , mentre ricade in comunione legale l’alloggio acquistato dal singolo socio, se al momento della stipula del contratto di assegnazione dell’alloggio era in comunione legale dei beni (nota) .
Interessante, in ultimo, far presente che anche la Giurisprudenza fiscale ha aderito all’impostazione che fa ricadere nell’alveo dell’art. 177 lett. a) c.c. le quote societarie: ex plurimis Cass. civ. Sez. V, 24/02/2001, n. 2736 La quota di partecipazione societaria (nella specie: di una società in accomandita semplice) acquistata da uno dei due coniugi rientra nel regime di comunione legale; pertanto, è applicabile l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dove è previsto che i redditi che formano oggetto della comunione legale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.


3. Partecipazioni in società di persone e comunione legale

Abbiamo avuto modo di anticipare che solo le quote di partecipazione in società, comportanti investimenti e comunque non legate alla attività produttiva, sono idonee a ricadere in comunione legale dei beni.

Tizio, coniugato, in regime legale di comunione dei beni con Caia, è socio di una società in nome collettivo che gestisce una carrozzeria. Le sue quote, acquistate in costanza di matrimonio, sono da ritenersi oggetto di comunione legale?
La risposta, risaputamente, è negativa. O almeno lo era, perché una recente sentenza della Suprema Corte sembra aver modificato l’orientamento maggioritario, così spazzando via delle consolidate certezze in materia: Cassazione civile, Sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2569. L’iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all’esercizio dei diritti nei confronti della società , che essi attribuiscono al socio, rientrano tra gli acquisti che, a norma anche dell’art. 177 c.c., lett. a, costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 179 c.c.

Chiaramente le quote di una società a base personale ricadranno nella comunione legale immediata, nei soli casi in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 177 c.c. e, dunque, ad eccezione delle ipotesi sopra citate, di cui all’art. 179 c.c.: tale convinzione della Corte deriva dalla qualifica che viene attribuita alle quote di partecipazione, che la Corte fa rientrare nel concetto di beni mobili (artt. 810 e 812 c.c.); la Corte, espressamente, chiarisce che tale definizione deriva da questi elementi:

  1. anche le quote di partecipazione in società di persone sono trasferibili inter vivos e mortis causa ed assoggettabili ad espropriazione forzata indipendentemente dal consenso degli altri soci (di qui la natura di “cosa immateriale che può formare oggetto di diritti”);
  2. “lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una società di persone una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, giacché, anteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento della società o del vincolo sociale, è ipotizzabile in favore del socio soltanto un’aspettativa economica, legata all’eventualità che, al momento dello scioglimento, il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da giustificare l’attribuzione pro quota ai partecipanti alla società di valori proporzionali alla loro partecipazione”.

La Corte condivide l’assunto per cui la comunione può comprendere diritti reali e non diritti di credito, così, attribuendo alle partecipazioni in società di persone natura di beni mobili, suscettibili di acquisto ed oggetto di diritti reali, queste non possono che sottostare all’art. 177 c.c.


4. Conclusioni

Arrivati alla conclusione di questa cavalcata di pensieri sparsi e di casi pratici, possiamo iniziare a trarre alcune conclusioni: il dettato codicistico non dà risposte certe e rassicuranti né per quel che concerne le aziende, né tanto meno per quel che concerne gli acquisti di quote o azioni in società. Tuttavia sarà opportuno seguire le indicazioni della Giurisprudenza, per districarsi al meglio.
Il consiglio più sentito è quello di provvedere a disciplinare l’acquisto dell’azienda o delle quote, tenendo presente il regime patrimoniale dei coniugi, prima di addivenire all’atto, comunicando tempestivamente al notaio (o al commercialista) rogante le proprie preoccupazioni ed integrando la documentazione necessaria con un estratto dei registri civili. 
 

                                                                                                                              DOI 10.4439/fb12

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