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31 Ottobre 2011 • di Frederick Cucchi

Il Partenariato Commerciale

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Tra le figure che maggiormente impegnano gli interpreti nella distinzione dal franchising, vi è il partenariato che, in Italia dal 2004, viene usato sempre più spesso per non ricadere nella regolamentazione della legge sul franchising. Si tratta di un contratto atipico che non è codificato ed è pertanto regolato solo dalla prassi

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Sommario

  1. Confronto tra franchising e partenariato
  2. Natura giuridica del partenariato
  3. Le forme giuridiche del partenariato
  4. Particolari forme emergenti di partenariato
  5. Riflessioni conclusive


1. Confronto tra franchising e partenariato

Se è vero che il sistema di franchising può essere sintetizzato dalla seguente formula: a) marchio + b) know-how + c) assistenza + d) royalty = franchise, il partenariato è una “associazione” tra più imprese, che dà luogo a un sistema flessibile dove le imprese, pur trovandosi a collaborare sotto molteplici aspetti, non costituiscono un’organizzazione comune, non vi è uno scambio di know-how e non è previsto il pagamento di royalty. Le caratteristiche in comune con il franchising sono che gli impegni degli aderenti a una rete di partnership si manifestano generalmente attraverso un’attività commerciale che è svolta sotto una medesima insegna e con un'esclusiva territoriale. Tutti gli associati conservano una totale indipendenza che esclude ogni forma di controllo dell’uno sull’altro, ma condividono metodo di lavoro, programma e obiettivi.
È questo il sistema utilizzato, ad esempio, dai piccoli esercenti di supermercati o di negozi di generi alimentari, per cercare di essere maggiormente concorrenziali rispetto alla grande distribuzione. I membri costituiscono, infatti, una centrale degli acquisti per negoziare le migliori condizioni di acquisto delle merci vendute e per partecipare finanziariamente alle campagne pubblicitarie.


2. Natura giuridica del partenariato

L’accordo di cooperazione, anche se non codificato, è un contratto che deve contenere gli elementi essenziali previsti dal codice civile per i contratti tipici. Nella fattispecie sono i seguenti:

  1. obiettivi e azioni del progetto;
  2. ruoli e funzioni dei partner;
  3. indicazione del capofila del progetto;
  4. budget complessivo con le quote di ciascun partner;
  5. regole di adesione e di rinuncia di un partner;
  6. indicazione delle norme legislative applicabili e foro competente.

All’accordo di partenariato sarà allegato il progetto.


3. Le forme giuridiche del partenariato

Per le forme di partenariato è possibile costituire consorzi, società cooperative; raggruppamenti d’imprese nazionali o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) per la cooperazione transnazionale.
L’individuazione della forma giuridica più opportuna per esso dipende da tante variabili e deve essere affrontata caso per caso. Partendo dal presupposto che l'intento dalle parti sia solo quello di regolare e coordinare le proprie attività per un fine comune, la scelta giuridica più appropriata potrebbe essere un contratto di consorzio con attività solo interna (ex art. 2602 codice civile) che è la forma che più si adatta a esigenze di tipo meramente organizzativo. Nel caso in cui l’obiettivo sia di svolgere un’attività congiunta e continuativa nei confronti dei terzi (ad es. punti vendita, ufficio di promozione e/o di rappresentanza), sarà più opportuno costituire un consorzio con attività esterna (art. 2612 codice civile): in questi casi la struttura giuridica comune può rappresentare, nel progetto di partenariato, lo strumento attraverso cui dare continuità temporale e ampliare le azioni avviate con il progetto comune.


4. Particolari forme emergenti di partenariato

Da segnalare la crescente importanza del partenariato come forma di aggregazione promossa da parte degli operatori economici, e in particolare dai commercianti e artigiani dei centri urbani, per fare fronte a una situazione di crisi in cui si trovano molti centri storici italiani in parte dovuto anche alla concorrenza dei centri commerciali ubicati fuori città. Questa forma commerciale è denominata “Centro Commerciale Naturale” (CNN). I Centri Commerciali Naturali sorti e che stanno sorgendo costituiscono indubbiamente un esempio molto interessante di aggregazione e di collaborazione tra imprese. Il partneriato in questi casi è finalizzato a sviluppare tale realtà attraverso politiche comuni di marketing e di comunicazione o con altre iniziative che possano garantire l’adeguato supporto tecnico e organizzativo per valorizzare e sviluppare il centro storico cittadino e il consolidamento competitivo delle imprese locali.
Il CCN lavora in maniera coordinata alla comunicazione, all’organizzazione di eventi, alle opportunità per le nuove imprese, semplifica la burocrazia, crea opportunità per le nuove imprese, s’interfaccia con le istituzioni, in funzione dei bisogni degli operatori e dei cittadini.
Anche i finanziamenti e i programmi di assistenza comunitaria incentivano il consolidamento della cooperazione e la progressiva integrazione economica tra l’Unione Europea e i paesi partner e, in particolare, l’attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi presenti o futuri. Ad esempio, per i progetti di cooperazione nel settore agricolo o della pesca di solito è richiesta la forma associativa del partenariato.
Gli Orientamenti Comunitari suggeriscono, fra le diverse forme, la costituzione del GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (Regolamento CE n. 2137/1985, recepito e integrato dal D. Lgs. 240/1991). Il GEIE è una forma giuridica in grado di garantire ai propri membri il mantenimento di un autonomo esercizio delle loro attività, pur offrendogli la possibilità di realizzare un’attività di cooperazione in ambito transnazionale. La sua flessibilità garantisce, inoltre, una vasta e articolata capacità di adattamento alle esigenze del mercato, tali da rendere preferibile il GEIE alle altre forme giuridiche in questi ambiti.


5. Riflessioni conclusive

Infine, qualunque sia il contesto, è ovvio che la scelta dei partner associati è fondamentale per la riuscita di una partnership sia per la progettazione sia per l’esecuzione del progetto congiunto. I partner dovrebbero non solo condividere i medesimi obiettivi, ma essere complementari per le attività e i ruoli da ricoprire all’interno della partnership.
La creazione di un partenariato va considerata un processo dinamico che si svolge attraverso le costanti interazioni dei partecipanti. Si tratta di un processo in continua evoluzione ed è probabile che il ruolo dei partner cambi con il passare del tempo. Le modalità e i mezzi per gestire i problemi interni al partenariato (conflitti, mancanza di motivazione, ecc.) devono essere adattati in base alla fase di sviluppo di ogni partenariato.

                                                                                                                       DOI 10.4439/mm23

 

 

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