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Protezione del patrimonio

20 Gennaio 2012 • di Saverio Sabatini

Il fondo patrimoniale e il diritto societario

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Il fondo patrimoniale tra coniugi, anche laddove costituito da un terzo, rappresenta una delle possibili convenzioni matrimoniali tra i coniugi medesimi. L’art. 167 c.c. detta un elenco dei beni che possono essere oggetto di tale vincolo, non indicando espressamente le quote di partecipazione a società. Con il presente studio si tenterà di dimostrare come, ad oggi, sia ben possibile vincolare azioni e quote di s.r.l. per i bisogni della famiglia.

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Sommario

1. Il fondo patrimoniale
2. Fondo patrimoniale e opponibilità
3. I beni del fondo patrimoniale
3.1 Fondo patrimoniale e azioni
3.2 Fondo patrimoniale e quote di s.r.l.: interpretazione estensiva

  

1. Il fondo patrimoniale

Gli artt. 167 ss. c.c. forniscono una dettagliata disciplina del fondo patrimoniale senza, tuttavia, darne un’adeguata definizione. Appare, dunque, opportuno premettere talune indicazioni di massima in argomento, al fine di tracciare un percorso che ci permetta, infine, di comprendere appieno l’istituto in oggetto.

L'istituto del fondo patrimoniale ha trovato giuridico riconoscimento in sede di riforma del diritto di famiglia attuata con l. 19 maggio 1975, n. 151, per colmare parzialmente la lacuna verificatasi nella precedente disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi in seguito all’abolizione della dote e del patrimonio familiare. Quest'ultimo si considera anzi generalmente l'istituto cui il fondo patrimoniale si è ispirato, sia pure con un’attenuazione del (precedente) vincolo che colpiva i beni in esso compresi.

La costituzione del fondo patrimoniale deve essere ricompresa nell’ampio alveo delle convenzioni matrimoniali, le quali riflettono la disciplina della proprietà o dell'acquisto dei beni e dei redditi tra coniugi e in quest’ampia nozione rientra certamente l'atto costitutivo del fondo patrimoniale che importa in ogni caso un limite alla libera disponibilità dei beni da parte dei coniugi per il vincolo di destinazione ai bisogni familiari su di essi esistenti, vincolo che è senza dubbio più intenso di quello che deriva dal regime della comunione legale (cfr. l'art. 170 c.c. circa i limiti dell'esecuzione sui beni e sui frutti)(nota) . Tale conclusione comporta, quale evidente corollario, la bilateralità dell’atto costitutivo del fondo, indipendentemente da quale dei due coniugi si trovi a conferire beni in fondo (ad eccezione dell’ipotesi di costituzione a mezzo testamento la quale, comunque, si riterrà efficace solo quando sopraggiungerà il consenso espresso dei coniugi); in assenza di espressa deroga, infatti, il socio conferente, determinando il vincolo di destinazione a favore della famiglia, trasferisce quota del bene di sua esclusiva proprietà anche al coniuge non conferente(nota) . Tale impoverimento (del conferente), a fronte dell’arricchimento (dell’altro coniuge), porta a concludere che si tratti di atto essenzialmente gratuito, giusta l’assenza di corrispettività; tale requisito, tuttavia, non può considerarsi elemento sufficiente al fine di considerare la costituzione di fondo quale negozio donativo, per la cui sussistenza sono, infatti, necessari “la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti e di un elemento di carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione(nota) . Sarà, allora, possibile far rientrare gli atti costitutivi di fondo patrimoniale tra le c.d. liberalità non donative ex art. 809 c.c. (nota)

La costituzione del fondo determina un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso “affinchè con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (nota) ”, così comportando una deroga espressa alla regola generale, di cui all’art. 2740 c.c., ai sensi della quale il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri, in quanto l’art. 170 c.c. garantisce al creditore la facoltà di agire in esecuzione relativamente ai soli debiti che il medesimo creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione ai soli crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, estendendo la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando, in capo al creditore, la possibilità di esperire azione revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti(nota) .

Il limite “in danno” dei creditori si ripercuote sui medesimi coniugi, nel caso in cui vi siano figli minori di età, comportando un’evidente limitazione alla circolabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo richiesto il consenso unanime dei coniugi (salva deroga espressa ex art. 169 c.c.) e soprattutto l’autorizzazione del Giudice; allo stesso modo non dovrebbe essere consentita l’alienazione dell’unico bene costituito in fondo patrimoniale quando vi sia un minorenne, in quanto così facendo verrebbe a sciogliersi il fondo e l’alienazione non è prevista nell’elenco di cui all’art. 171 c.c. sulle cause di cessazione del fondo.

Si aggiunga, inoltre, una limitazione derivante dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000: Ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto essendo sufficiente l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Appare, pertanto, evidente la natura di reato di pericolo della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, essendo stato anticipato il momento sanzionatorio alla commissione di qualsiasi atto che possa porre in concreto pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria, indipendentemente dalla attualità della stessa. Il reato può essere commesso sia con alienazioni simulate che con altri atti fraudolenti. La costituzione di un fondo patrimoniale, avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società, era indubbiamente atto idoneo a limitare le ragioni del fisco. Con tale fondo alcuni beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi sono parzialmente sottratti all'espropriabilità. Invero, a norma dell'articolo 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Il credito fiscale non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia ma sorge automaticamente quando si verificano i presupposti che determinano la nascita dell'obbligazione tributaria(nota) .

Proviamo, allora, a tracciare un bilancio di quanto appena detto, individuando i vantaggi e gli svantaggi della costituzione del fondo patrimoniale per i coniugi:

 

I PRO DEL FONDO PATRIMONIALE

  1. vincolo di destinazione, tale da determinare un patrimonio separato in espressa deroga all’art. 2740 c.c. ;
  2. esclusione dell’esecuzione sui beni del fondo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
  3. esclusione dal fallimento dei redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale (nota) ;
  4. tassazione del fondo patrimoniale con imposta fissa (Euro 168) ex art. 11 della Tariffa di cui al DPR 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro), fatta eccezione per l’autonoma tassazione proporzionale in caso di trasferimento di diritti immobiliari.

I CONTRO DEL FONDO PATRIMONIALE

  1. necessità del consenso unanime dei coniugi ai fini della disposizione dei beni costituiti in fondo;
  2. necessità dell’autorizzazione del giudice qualora vi siano figli minori di età;
  3. limitazioni di natura penale nei casi di violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000;
  4. inammissibilità di scioglimento convenzionale del fondo in presenza di figli minori di età, se non sottoposto al termine iniziale del raggiungimento della maggiore età di tutti i figli nati dal matrimonio ed autorizzata dal Tribunale dei Minorenni (nota) .


2. Fondo patrimoniale e opponibilità

In materia di pubblicità, val la pena ribadire la natura di convenzione matrimoniale del fondo, tale da comportare l’applicabilità dell’art. 162 comma 4 c.c. secondo cui “le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al comma 2 (opzione per la separazione dei beni)”. L’art. 2647 c.c. prevede espressamente la trascrizione dell’atto costitutivo del fondo che abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio ha evidente natura dichiarativa, mentre la trascrizione immobiliare degraderebbe a mera pubblicità-notizia. Al fine di comprendere il problema, sia consentito un esempio:

Tizio e Caia, coniugi, hanno costituito in fondo patrimoniale un appartamento ad uso civile abitazione di cui sono comproprietari; tempestivamente si è provveduto alla trascrizione del fondo presso l’Agenzia del territorio competente (ex Conservatoria dei registri immobiliari); nelle more tra la detta trascrizione e l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, il creditore Sempronio ha provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale in forza di debito contratto da Tizio nell’esercizio della sua impresa individuale. Sarà efficace la detta iscrizione o deve ritenersi “protetto” il bene, a seguito della trascrizione sul bene medesimo, eseguita anteriormente a detta iscrizione?
Il quesito ha appassionato dottrina e giurisprudenza per decenni, fino alla recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte secondo la quale:”La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (nota) .
Deve sottolinearsi, in conclusione, che l’efficacia del fondo patrimoniale dovrà ritenersi sussistente esclusivamente a seguito dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio presso gli uffici di stato civile.


3. I beni del fondo patrimoniale

L’art. 167 comma 1 c.c. detta un elenco tassativo dei beni che possono essere costituiti in fondo patrimoniale: beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito. La ratio di tale disposizione sembra da ricavarsi dalla idonea pubblicità che a detti beni deve essere riconosciuta, a fronte di altre res che, invece, non godono di detta pubblicità (si pensi al denaro).
Non potranno, allora, costituire oggetto di fondo patrimoniale: l’azienda (in quanto universitas comprendente anche beni mobili non registrati e quindi non passibili di idonea pubblicità) e la servitù (intimamente connessa alla res), mentre paiono conferibili gli altri diritti reali di godimento, sebbene limitati e temporanei, come l’usufrutto, la superficie, l’uso, l’abitazione e l’enfiteusi (in costanza del fatto che non sembra ragionevole limitare l’autonomia privata dei coniugi, inibendo ai medesimi la facoltà di conferire in fondo diritti temporalmente limitati, alla scadenza dei quali il fondo si dovrà ritenere estinto).
Sembra, inoltre, preferibile, concludere nel senso dell’impossibilità di costituire in fondo un bene futuro, in analogia con quanto disposto dall’art. 771 c.c. nell’ambito della disciplina delle donazioni; è vero che abbiamo argomentato nel senso che il fondo, in quanto istituto tipizzato dall’ordinamento, non deve ritenersi compreso nella donazione, tuttavia si è anticipato come la natura essenzialmente gratuita del fondo (sia che contempli il trasferimento di beni a favore del coniuge non conferente sia che si limiti al vincolo, dovendosi comunque intravvedere una liberalità non donativa nello stesso vincolo avente ad oggetto i frutti dei beni conferiti) comporti un rimando all’art. 809 c.c. e, de residuo, alla disciplina dettata in tema di donazioni, sicché, quanto meno ai fini prudenziali, si dovrà ritenere inammissibile la costituzione in fondo di beni non ancora esistenti in rerum natura.

Integrando tale ultimo aspetto, si veda un caso pratico:
Tizio e Caia, coniugi, sono comproprietari di un fondo edificabile, dai medesimi costituito in fondo patrimoniale; su tale fondo verrà edificato un fabbricato.
Ci si chiede, allora, se detto fabbricato debba considerarsi vincolato in fondo o meno. Non sembrerebbe impingere nel sovra citato divieto di costituzione in fondo di bene futuro il principio dell’accessione, dovendosi ritenere preminente l’espansione del diritto originario, comportante l’estensione, altresì, del gravame relativo al bene originario. Stante la dubbia applicabilità dell’accessione e il divieto ex art. 771 c.c. sembra preferibile consigliare un successivo atto integrativo di fondo patrimoniale avente ad oggetto il fabbricato erigendo.


3.1 Fondo patrimoniale e azioni

L’art. 167 ultimo comma c.c. prevede che, in caso di costituzione in fondo di titoli di credito, questi debbano essere “vincolati, rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”. Sembra, allora, ammissibile la costituzione in fondo di titoli già nominativi, all’ordine ed al portatore, purché poi vincolati. Stante la ratio dell’istituto di cui agli artt. 167 ss. c.c. sembrano conferibili esclusivamente i titoli di credito fruttiferi (così dovendosi escludere gli assegni e le cambiali).
L’art. 2354 c.c. attribuisce alle azioni di s.p.a. la natura di titoli di credito, normalmente nominativi, e dunque suscettibili di essere costituiti in fondo; tale conclusione è stata raggiunta anche dalla Suprema Corte nella vigenza del codice ante riforma del diritto societario D.Lgs. 6/2003 (nota) . Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 167 c.c. si deve precisare come la pubblicità debba risultare sia dal titolo sia dal libro soci ex art. 2355 c.c.: pur in assenza del profilo cartolare, che non consente l’evidenza del vincolo di destinazione dal titolo, l'apertura di un conto (o la registrazione del vincolo di destinazione in apposito conto) da parte dell'intermediario con vincolo di destinazione dello strumento finanziario, potrebbe rientrare nella locuzione «altro modo idoneo» di pubblicità, ai sensi dell'art. 167, ult. co., c.c. (nota)
Di conseguenza anche i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni e le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, immessi nel sistema di gestione accentrata, potrebbero essere conferiti in fondo patrimoniale in quanto soggetti ad idonea pubblicità del vincolo (nota) .


3.2 Fondo patrimoniale e quote di s.r.l. (nota) : interpretazione estensiva

Le quote di società a responsabilità limitata, invece, non sono titoli di credito, ma meri diritti di partecipazione al capitale sociale della persona giuridica, tali da attribuire al titolare uno status socii comprensivo dei diritti patrimoniali ed amministrativi ad essi attribuibili.
Giusta il brocardo tempus regit actum è di non poco momento rilevare come il fondo patrimoniale sia stato coniato dal legislatore del diritto di famiglia nel 1975, mentre solo nel 1993 (legge 12 agosto 1993, n. 310) è stato introdotto il Registro delle Imprese, cui ha fatto seguito una modifica al codice civile art. 2470 c.c.) tale da prevedere una pubblicità anche per le cessioni di quote di partecipazione a s.r.l.
In tempi recenti, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato abolito il libro soci (oggi considerato meramente facoltativo), così attribuendo al solo Registro delle Imprese il ruolo di custode e garante delle posizioni soggettive dei singoli consociati.
Tuttavia appare opportuno comprendere in quale categoria possa rientrare la quota di s.r.l. al fine di essere inclusa nel fondo senza violare l’elenco tassativo di cui all’art. 167 c.c.: senza dubbio non si potrà parlare di bene immobile, ma neanche di titolo di credito; appare, allora, necessario analizzare la possibilità di ricomprendere la quota nell’alveo dei beni mobili registrati. Nel codice non esiste una definizione di bene mobile registrato. L'art. 815 c.c. si limita a disporre "I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili". Da questo dato normativo di partenza si ritiene, comunemente, che bene mobile registrato sia quello le cui vicende relative alla titolarità e circolazione risultano da pubblici registri (nota) .
Si deve verificare, se allo stato attuale della normativa, con il nuovo ruolo che ha assunto il Registro delle Imprese nelle vicende circolatorie delle partecipazioni le quote di s.r.l. possano essere considerate beni mobili immateriali registrati. A fronte di una prima impostazione, anche giurisprudenziale, contraria (nota) , che riteneva la quota di s.r.l. sussumibile nei c.d. beni mobili immateriali, si deve ritenere, ad oggi, preferibile l’opinione secondo la quale la quota debba essere considerata bene mobile registrato, in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese deve considerarsi idonea a rendere opponibile ai terzi la destinazione in fondo patrimoniale, cosicché si ritiene ammessa l’inclusione di una partecipazione in s.r.l. tra i beni in esso conferibili (nota) .

 

 

In allegato

Fac-simile Atto costitutivo Fondo patrimoniale tra coniugi
Fac-simile Atto costitutivo Fondo patrimoniale da parte di terzo
Costituzione di Fondo patrimoniale per testamento
 

                                                                                                               DOI 10.4439/fb13

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