Cultura aziendale
e tecniche di gestione

Login utenti

Password dimenticata?

Imprese sociali

Amministrazione e controllo

30 Marzo 2012 • di Massimo Avincola , Giorgio Gentili

Attività di vigilanza e controllo contabile nelle società di mutuo soccorso

effettua il login per scaricare il pdf

mi piace

Pur essendo assimilate agli "enti di tipo associativo", le società di Mutuo Soccorso non sono state considerate dalle Linee guida sul controllo indipendente degli enti non profit emanate dal CNDCEC il 16 febbraio 2011.
L’articolo intende offrire una panoramica complessiva dei principali controlli che possono interessare una società di Mutuo Soccorso considerata ente non commerciale.
 

Commenta (0 presenti)

Sommario

1. Premessa
2. Attività di controllo
2.1 Attività di vigilanza
2.2 Revisione contabile

 


1. Premessa

Le società di Mutuo Soccorso, se pur assimilate agli “enti di tipo associativo”, hanno una propria legge di riferimento e cioè la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886. Questa all’art. 3 prevede l’obbligo del Collegio Sindacale. Ne consegue che in mancanza di legislazione specifica è, a nostro avviso, necessario fare riferimento agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
Per effetto dell’art. 2403 del C.C., il Collegio Sindacale vigila:

  • sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  • sul monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali.

Il Collegio dovrebbe, inoltre, essere chiamato a svolgere le funzioni di revisione legale, a meno che la Mutua non abbia nominato un revisore o una società di revisione legale.
Ulteriori riferimenti utili potrebbero essere, inoltre, le Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 16 febbraio 2011 “il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”. In proposito occorre precisare che questo approfondimento, pur considerando le diverse forme giuridiche di enti non profit, ha tralasciato proprio le Società di Mutuo Soccorso.

 


2. Attività di controllo

In linea con quanto previsto dalle norme di legge e dalle previsioni tecnico‐professionali riguardanti il controllo delle società di capitali, si ritiene opportuno distinguere l’attività di controllo in:
a. attività di vigilanza;
b. revisione contabile.

L’attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento dell’attività dell’ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono occupare di:

  • verificare il rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie dell’ente;
  • verificare la conformità delle scelte di gestione ai principi di corretta amministrazione;
  • verificare la consistenza del patrimonio dell’ente;
  • verificare l’esistenza di procedure e sistemi gestionali adeguati alla dimensione e all’attività svolta dalla Mutua;
  • verificare il rispetto della normativa fiscale.

La revisione contabile è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio della Mutua. Ai fini di poter esprimere tale opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare una serie di operazioni per il controllo sull’amministrazione e sui dati contabili.
Il criterio utilizzato per definire le modalità con cui pianificare ed eseguire l’attività di controllo - come previsto dalle migliori prassi professionali nazionali e internazionali - è fondato in prima istanza sull’analisi del rischio (risk approach).

 

 

2.1 Attività di vigilanza

L’attività di vigilanza si sostanzia nella costante attività posta in essere dall’organo di controllo attraverso lo svolgimento delle seguenti tipologie di verifica:

  1. controllo legale e statutario;
  2. controllo sulle attività dell’ente;
  3. controllo fiscale.

Le sopra menzionate verifiche non possono essere considerate in un’ottica operativa come autonome e separate, poiché l’attività e le procedure da effettuare toccano spesso contestualmente più di un’area.
L’attività di vigilanza deve trovare rispondenza nella predisposizione di un’apposita relazione in cui sono evidenziate le principali attività di controllo, nonché le evidenze ottenute per mezzo di tale controllo.
Nel caso in cui, all’organo di controllo sia attribuita anche la revisione, si suggerisce di predisporre un’unica relazione.

Controllo legale e statutario
Per controllo legale si intende la verifica del rispetto da parte della Mutua delle previsioni normative del codice civile e della disciplina speciale.
Il controllo statutario è finalizzato a verificare la coerenza tra norme di legge e disposizioni statutarie, nonché la corretta applicazione da parte dell’ente di queste ultime.
Con specifico riferimento all’attività professionale, si ritiene che il controllo non debba limitarsi alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle previsioni normative e statutarie, ma debba anche prevenire, nel rispetto del ruolo a lui attribuito, il verificarsi di situazioni che possano nuocere alla continuità operativa, agli interessi dei soggetti coinvolti e alla credibilità dell’ente.
In tal senso, all’inizio dell’incarico e poi periodicamente, l’organo di controllo verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la Mutua operi in conformità alle previsioni normative e statutarie.

Il controllo legale e statutario si articola nei seguenti ambiti o aree d’indagine:

  1. rispetto della disciplina codicistica e speciale, prevista sia a livello nazionale sia locale;
  2. coerenza tra disposizioni statutarie e disposizioni di legge e verifica del perseguimento delle finalità statutarie;
  3. adeguatezza e coerente destinazione del patrimonio rispetto allo scopo e alla tutela dei terzi affidatari;
  4. salvaguardia del patrimonio dell’ente;
  5. assenza di lucro soggettivo in via diretta e indiretta;
  6. rispetto delle regole sull’ordinamento interno e sull’amministrazione, nonché verifica dell’effettività e del funzionamento degli organi di governo;
  7. chiara identificabilità dei soggetti ai quali è delegato il potere di agire in nome e per conto dell’ente con particolare riferimento al potere di rappresentanza;
  8. verifica delle corrette ed efficienti modalità di reperimento ed erogazione delle risorse.

Il controllo deve essere incentrato anche sulla verifica del perseguimento della produzione di utilità sociale globalmente intesa e sul periodico monitoraggio delle singole azioni svolte da parte dell’ente che devono essere poste all’attenzione degli organi istituzionali.
Le azioni descritte devono essere concepite, da un lato, come finalizzate al raggiungimento del fine istituzionale e all’esistenza dell’ente, dall’altro, come improntate a un comportamento coerente e compatibile con i fini istituzionali. L’organo di controllo è inoltre incoraggiato a seguire, qualora esistessero, specifici codici di autodisciplina o regole di buona pratica.


Controllo sulle attività dell’ente
L’organo di controllo deve vigilare affinché le attività e le operazioni poste in essere dalla Mutua siano conformi ai principi di corretta amministrazione. Nello svolgimento di tale attività, l’organo di controllo applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e la valutazione delle aree di rischio con modalità adeguate alla tipicità delle attività svolte, alle dimensioni dell’ente e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della Mutua.
Con controllo delle aree di rischio si intende il controllo delle operazioni collocate in ambiti particolarmente delicati per l’attività svolta e che possono recare danni patrimoniali, economici e di credibilità alla Mutua.
L’attività di analisi e controllo deve impostare le proprie procedure innanzitutto partendo dall’identificazione e classificazione delle aree di rischio potenziale individuabili sia dal punto di vista soggettivo degli interlocutori (pubblici e privati, profit e non profit) sia da quello oggettivo dell’attività intrapresa.
Dovranno, quindi, essere individuate le aree di rischio relative ai rapporti con la Pubblica amministrazione, ai reati societari, ai reati di riciclaggio, ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della privacy e dei diritti dei lavoratori.
I controlli delle aree di rischio sono funzionali anche alle verifiche richieste dal D.Lgs. n. 231/2001.
L’organo di controllo può munirsi ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo di apposite carte di lavoro in cui individuare le aree di rischio, l’attività effettuata per monitorare i rischi e le evidenze ottenute.


Controllo fiscale
Il controllo fiscale include tutte le verifiche che devono essere poste in essere dall’organo di controllo per il rispetto della normativa fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni sull’imposizione diretta e indiretta.
A titolo esemplificativo l’organo di controllo verificherà:

  • che l’oggetto esclusivo o principale dell’ente sia di natura non commerciale;
  • che i ricavi siano destinati ai fini istituzionali;
  • che i redditi non provengano da un’attività commerciale;
  • che sia rispettata la pertinente disciplina per le s.m.s.;
  • la natura giuridica dell’ente;
  • i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività istituzionali ed eventualmente connesse;
  • il rispetto del divieto di lucro soggettivo anche in forma indiretta secondo quanto previsto dalla pertinente disciplina;
  • la determinazione delle imposte;
  • gli adempimenti in materia di scritture contabili e di rendicontazione (anche con riferimento alle raccolte fondi) e in materia di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (ad esempio, il modello EAS).

 


2.2 Revisione contabile

In questo contesto, per “revisione contabile” si intende l’insieme di operazioni di controllo contabile e amministrativo effettuabili attraverso l’applicazione del presente documento che l’organo di revisione deve porre in essere per predisporre una relazione sul bilancio.
L’organo di revisione deve accertare se vengono svolte attività commerciali. Deve essere, poi, verificato che le scritture contabili siano regolarmente tenute e archiviate.
È oggetto di verifica la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate.
Deve essere controllata la forma di bilancio adottata, conformemente alle disposizioni generalmente accettate dalla prassi professionale. Anche in questo caso sarà possibile fare riferimento ai citati atti d’indirizzo emanati dall’agenzia delle Onlus.
L’attività di revisione contabile non può prescindere dalla verifica della corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali.
L’organo di revisione accerta la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio ovvero dal rendiconto.
L’organo di revisione deve verificare che il patrimonio della Mutua sia esistente e adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività.
È indispensabile, poi, accertarsi dei vincoli eventualmente gravanti sul patrimonio della Mutua, che tali vincoli siano puntualmente indicati e che di essi sia dato adeguato conto, ove previsto, nel prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto.
L’organo di revisione accerta che i beni materiali e immateriali di proprietà della Mutua siano adeguatamente inventariati e che siano state adottate idonee misure atte a garantirne un’adeguata conservazione.
L’organo di revisione deve accertare la congruità dei criteri di valutazione ed esposizione adottati, nonché il corretto adempimento di tutte le disposizioni amministrative, contabili, fiscali e del lavoro.

Per quanto esposto è possibile affermare che il controllo contabile, nel corso dell’esercizio, deve concentrarsi prioritariamente nelle seguenti aree:

  • possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa - valutazione sull’operatività del sistema di controllo interno;
  • impianto contabile, tenuta delle scritture contabili, libri obbligatori;
  • adempimenti e obblighi di natura fiscale e legislativa in genere;
  • adempimenti e obblighi in materia di lavoro.

A seguito degli accertamenti periodici, sopra prospettati, la revisione contabile prevede una relazione annuale, nella quale l’organo di revisione dovrà esprimere un parere, in base alle analisi effettuate e con i predetti limiti e modalità, sulla veridicità del bilancio ovvero del rendiconto, e dei documenti a esso allegati.
La veridicità si esprime, oltre che con la trasparente rappresentazione delle attività dell’ente, mediante l’esaustiva rendicontazione, non meramente quantitativa, delle diverse aree nelle quali l’ente esplica le sue attività.
Per quanto sopra esposto e per una necessaria e corretta valutazione sull’operatività del sistema di controllo interno, l’attività di revisione, dovrà trarre, infine, le opportune informazioni anche attraverso colloqui mirati con la direzione e con gli altri organi della governance.
In conclusione, occorre precisare che l’organo di revisione è tenuto a procedere alle verifiche di natura contabile non con periodicità trimestrale, bensì con una cadenza atta a garantire l’integrità patrimoniale della Mutua per quanto in suo potere.

Nella Tavola 1 si riportano i controlli (non esaustivi, ma puramente indicativi) che possono interessare una società di mutuo soccorso considerata ente non commerciale.

 


Tavola 1 - Esempio di controllo legale-statutario e in generale sull’attività delle Società di Mutuo Soccorso

Area di controllo Controlli da effettuare
Forma dell’atto costitutivo Riconoscimenti
Adempimenti successivi e conseguenti
  • Verificare che la sms sia stata costituita nel rispetto della legge n. 3818/1886 e che abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
  • Verificare che il contenuto dello statuto contempli tutte le disposizioni previste dalla legge n. 3818/1886 e che siano previsti i requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente.
  • Controllare: Codice fiscale; Modello Eas.; Iscrizione in eventuali albi.
Attività
  • Verificare l’effettivo perseguimento degli scopi statutari in relazione a quanto previsto dalla legge sulle sms (art. 1 e 2 della legge 3818/1886).
  • Verificare l’assenza dello scopo di lucro.
  • Verificare che i destinatari dell’attività svolta siano effettivamente i soci della sms.
  • Verificare, in particolare, che eventuali versamenti dei soci sovventori e comunque qualsiasi attività di raccolta fondi sia utilizzata per lo scopo dichiarato.
Soci
  • Verificare i criteri di ammissione, recesso ed esclusione.
  • Verificare se fra i soci ve ne sono alcuni che svolgono azioni di volontariato.
Assemblee
  • Verificare l’effettivo funzionamento democratico, il principio di uguaglianza e i diritti degli associati (ad esempio: pubblicità delle convocazioni, diritto di voto, effettiva elettività delle cariche sociali, uguaglianza sostanziale fra associati).
  • Verificare che l’assemblea venga convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
  • Verificare la validità e il contenuto delle delibere assembleari.
Governance
  • Verificare gli ordini del giorno, la validità delle convocazioni e delle delibere.
  • Verificare la coerenza delle delibere intraprese con la legge e lo statuto.
  • Verificare che le deliberazioni per la determinazione dei compensi agli amministratori e agli altri organi sociali non ecceda eventuali limiti imposti dalla legge e dallo statuto.
Fondo patrimoniale e quote associative
  • Verificare che il patrimonio esistente sia adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni assunte.
  • Verificare che la destinazione delle risorse dell’associazione siano effettivamente destinate al perseguimento dei fini statutari e che non si pongano in essere utilizzi differenti da questi anche aventi la forma della distribuzione diretta o indiretta di utili.
  • Verificare che non vi sia restituzione agli associati del fondo associativo (diretta o indiretta) al termine o durante la vita dell’ente.
  • Verificare che i disavanzi di gestione non compromettano la continuità aziendale.
Organigramma e controllo interno
  • Verificare la composizione dell’organigramma valutandone: l’adeguatezza della struttura e la definizione delle responsabilità.
  • Assumere informazioni circa le modalità di controllo interno, l’esistenza di procedure definite e le modalità di aggiornamento (personale, archivi, software ecc.).
Personale e collaboratori
  •  Verificare la posizione del personale dipendente e dei collaboratori. In particolare, il rispetto dei contratti di lavoro.
Raccolta fondi e liberalità
  • Verificare le modalità di raccolta fondi e le modalità di rendicontazioni secondo le modalità imposte dalla legge.
Flussi in contanti
  • Assicurarsi sulla tracciabilità delle operazioni e il rispetto dei limiti di legge sull’utilizzo del contante.
Ulteriori controlli
  • Forniture, accordi, convenzioni con enti pubblici e privati.
  • Verifiche della pubblica amministrazione.
  • Prevenzione dei reati.
  • Sicurezza sul lavoro.
  • Privacy.

 

 

ESEMPI DI CONTROLLO CONTABILE E FISCALE

Natura dell’attività effettivamente svolta:

  • il reale svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto espresso nello statuto e l’eventuale svolgimento di attività connesse, valutando la non prevalenza delle attività connesse rispetto a quelle istituzionali;
  • l’assenza di distribuzione di utili e l’effettivo impiego degli avanzi di gestione nel rispetto dello statuto e delle finalità istituzionali.

 

Apparato contabile:

  • la regolarità dell’impianto di rilevazione contabile generale. Ad esempio: esame del piano dei conti, delle scritture contabili e documenti giustificativi; dei partitari contabili e dei bilanci di verifica infrannuali, libro giornale, libro degli inventari e libro dei cespiti ammortizzabili;
  • esame e riconciliazione dei conti correnti bancari e postali e della cassa contanti;
  • l’adeguatezza e la veridicità del bilancio, della nota integrativa e delle relazione di missione. (Oltre a suggerire la possibilità di fare riferimento alle linee guida emanate dall’agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009, è auspicabile procedere comunque in alcune fondamentali verifiche a campione. Conseguentemente si dovranno analizzare tutte le poste dell’attivo e del passivo e almeno i principali conti del conto di gestione come ad esempio: le quote associative, il contributo del socio sostenitore, i costi per le campagne di prevenzione, per le attività culturali e del tempo libero e i costi per i sussidi sanitari. Sarà, altresì, opportuno procedere nella valutazione di particolari conti come ad esempio: le immobilizzazioni e gli ammortamenti, i crediti, i debiti e le obbligazioni comunque assunte, i ratei e i risconti e l’eventuale valorizzazione del magazzino. Si consigli, infine, di utilizzare i modelli di richiesta di conferma (come ad esempio per: fornitori, banche, consulente del lavoro ecc) normalmente utilizzati per la revisione legale delle società di capitali;
  • verifica dell’impostazione di eventuali e ulteriori rendiconti come quello relativo allo svolgimento di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (art. 20 DPR 600/73);
  • comparazione dei dati contabili con l’esercizio precedente e con il budget;
  • check-list dei libri obbligatori;
  • correttezza del ricorso a eventuali semplificazioni contabili;

 

Obblighi fiscali

  • soggettività Ires e verifica dell’esistenza di eventuali altri redditi imponibili: redditi fondiari, di capitale, diversi;
  • verifica adempimenti quali sostituti di imposta per collaboratori e professionisti;
  • verifica degli adempimenti Iva (solo nel caso in cui la mutua abbia aperto la posizione Iva);
  • verifica degli obblighi ai fini di altre imposte(registro, concessioni governative, bollo, imposte sugli spettacoli ecc.);
  • verifica della corretta predisposizione e trasmissione del modello EAS;
  • verifica degli obblighi dichiarativi (redditi, Iva, Irap, dichiarazione dei sostituti di imposta) e termini di versamento e presentazione;
  • check-list in merito ai corretti versamenti tributari (modelli F24);
  • verifica della documentazione (ed eventuale contabilizzazione) dei beni e servizi ricevuti gratuitamente da imprese.

 

Obblighi in materia di lavoro

  • verifica dell’applicazione del contratto di categoria;
  • verifica del libro unico del lavoro, del pagamento degli stipendi, dei corretti versamenti con modello F24 all’Erario e agli istituti previdenziali e assicurativi;
  • autoliquidazione Inail;
  • modelli Cud e 770;
  • versamenti ad altri istituti (esempio: fondi di previdenza complementare e fondi assistenziali e sanitari);
  • check-list del libro degli infortuni;
  • check-list dei contratti di collaborazione a progetto e verifica degli adempimenti conseguenti.

 

Commenta (0 presenti)

Visualizza articoli per

Funzione
Settore
Rivista

Ricerca